|
Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni.
(GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl.
Ordinario n.197)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117
della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante
delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
nonché disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei
conti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, recante riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, recante ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante: norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196, recante codice in materia di
protezione dei dati personali, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante codice dell’amministrazione
digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, recante codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246;
Vista la direttiva dei Ministri per le
riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e per le pari opportunità
del 23 maggio 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007,
recante misure per attuare la parità e le
pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 maggio 2009;
Acquisita l’intesa della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
relativamente all’attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma
2, lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge
n. 15 del 2009, salvo che sull’articolo 60,
comma 1, lettera b), nonché il parere della
medesima Conferenza relativamente
all’attuazione delle restanti disposizioni
della medesima legge n. 15 del 2009 nella
seduta del 29 luglio 2009;
Rilevato, in ordine al predetto articolo 60,
comma 1, lettera b), del decreto, che gli
enti territoriali chiedevano di prevedere
che la determinazione delle risorse per gli
incrementi retributivi destinati al rinnovo
dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale
avvenga previa concertazione con le proprie
rappresentanze;
Considerato che il Governo ritiene di non
poter accogliere tale richiesta, vertendosi
in tema di misure di coordinamento della
finanza pubblica tipicamente riconducibili
alle competenze dello Stato, e che la
previsione della previa consultazione con le
rappresentanze istituzionali del sistema
delle autonomie garantisce, comunque, il
rispetto del principio della leale
collaborazione ed il coinvolgimento degli
enti territoriali nella concreta
determinazione delle risorse da impegnare
per il rinnovo dei contratti;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9
ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. In attuazione degli articoli da 2 a 7
della legge 4 marzo 2009, n. 15, le
disposizioni del presente decreto recano una
riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
intervenendo in particolare in materia di
contrattazione collettiva, di valutazione
delle strutture e del personale delle
amministrazioni pubbliche, di valorizzazione
del merito, di promozione delle pari
opportunità, di dirigenza pubblica e di
responsabilità disciplinare. Fermo quanto
previsto dall’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano
altresì norme di raccordo per armonizzare
con la nuova disciplina i procedimenti
negoziali, di contrattazione e di
concertazione di cui all’articolo 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e ai decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19
maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n.
217, e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto
assicurano una migliore organizzazione del
lavoro, il rispetto degli ambiti riservati
rispettivamente alla legge e alla
contrattazione collettiva, elevati standard
qualitativi ed economici delle funzioni e
dei servizi, l’incentivazione della qualità
della prestazione lavorativa, la selettività
e la concorsualità nelle progressioni di
carriera, il riconoscimento di meriti e
demeriti, la selettività e la valorizzazione
delle capacità e dei risultati ai fini degli
incarichi dirigenziali, il rafforzamento
dell’autonomia, dei poteri e della
responsabilità della dirigenza, l’incremento
dell’efficienza del lavoro pubblico ed il
contrasto alla scarsa produttività e
all’assenteismo, nonché la trasparenza
dell’operato delle amministrazioni pubbliche
anche a garanzia della legalità.
TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA
PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2 - Oggetto e finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente
Titolo disciplinano il sistema di
valutazione delle strutture e dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche il cui
rapporto di lavoro è disciplinato
dall’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine
di assicurare elevati standard qualitativi
ed economici del servizio tramite la
valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa e individuale.
Art. 3 - Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della
performance sono volte al miglioramento
della qualità dei servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, nonché alla
crescita delle competenze professionali,
attraverso la valorizzazione del merito e
l’erogazione dei premi per i risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità
organizzative in un quadro di pari
opportunità di diritti e doveri, trasparenza
dei risultati delle amministrazioni
pubbliche e delle risorse impiegate per il
loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a
misurare ed a valutare la performance con
riferimento all’amministrazione nel suo
complesso, alle unità organizzative o aree
di responsabilità in cui si articola e ai
singoli dipendenti, secondo modalità
conformi alle direttive impartite dalla
Commissione di cui all’articolo 13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano
modalità e strumenti di comunicazione che
garantiscono la massima trasparenza delle
informazioni concernenti le misurazioni e le
valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano
metodi e strumenti idonei a misurare,
valutare e premiare la performance
individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell’interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del
presente Titolo è condizione necessaria per
l’erogazione di premi legati al merito ed
alla performance.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 13,
dall’applicazione delle disposizioni del
presente Titolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate utilizzano a
tale fine le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione
vigente.
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
Art. 4 - Ciclo di gestione della performance
1. Ai fini dell’attuazione dei principi
generali di cui all’articolo 3, le
amministrazioni pubbliche sviluppano, in
maniera coerente con i contenuti e con il
ciclo della programmazione finanziaria e del
bilancio, il ciclo di gestione della
performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si
articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli
obiettivi che si intendono raggiungere, dei
valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e
l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e
attivazione di eventuali interventi
correttivi;
d) misurazione e valutazione della
performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo
criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi
di indirizzo politico-amministrativo, ai
vertici delle amministrazioni, nonché ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.
Art. 5 - Obiettivi e indicatori
1. Gli obiettivi sono programmati su base
triennale e definiti, prima dell’inizio del
rispettivo esercizio, dagli organi di
indirizzo politico-amministrativo, sentiti i
vertici dell’amministrazione che a loro
volta consultano i dirigenti o i
responsabili delle unità organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con
quelli di bilancio indicati nei documenti
programmatici di cui alla legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e
il loro conseguimento costituisce condizione
per l’erogazione degli incentivi previsti
dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai
bisogni della collettività, alla missione
istituzionale, alle priorità politiche ed
alle strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini
concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi
erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale
determinato, di norma corrispondente ad un
anno;
e) commisurati ai valori di riferimento
derivanti da standard definiti a livello
nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della
produttività dell’amministrazione con
riferimento, ove possibile, almeno al
triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità
delle risorse disponibili.
Art. 6 - Monitoraggio della performance
1. Gli organi di indirizzo politico
amministrativo, con il supporto dei
dirigenti, verificano l’andamento delle
performance rispetto agli obiettivi di cui
all’articolo 5 durante il periodo di
riferimento e propongono, ove necessario,
interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di
indirizzo politico amministrativo si
avvalgono delle risultanze dei sistemi di
controllo di gestione presenti
nell’amministrazione.
Art. 7 - Sistema di misurazione e
valutazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e
individuale. A tale fine adottano con
apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione
delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui
all’articolo 14, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrativa nel suo complesso,
nonché la proposta di valutazione annuale
dei dirigenti di vertice ai sensi del comma
4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all’articolo 13
ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna
amministrazione, secondo quanto previsto
agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificati dagli articoli
38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione
della performance, di cui al comma 1,
individua, secondo le direttive adottate
dalla Commissione di cui all’articolo 13,
secondo quanto stabilito dal comma 2 del
medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti
e le responsabilità del processo di
misurazione e valutazione della performance,
in conformità alle disposizioni del presente
decreto;
b) le procedure di conciliazione relative
all’applicazione del sistema di misurazione
e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione
con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione
con i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio.
Art. 8 - Ambiti di misurazione e
valutazione della performance organizzativa
1. Il Sistema di misurazione e valutazione
della performance organizzativa concerne:
a) l’attuazione delle politiche attivate
sulla soddisfazione finale dei bisogni della
collettività;
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero
la misurazione dell’effettivo grado di
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle
fasi e dei tempi previsti, degli standard
qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle
risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione
dei destinatari delle attività e dei servizi
anche attraverso modalità interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento
qualitativo dell’organizzazione e delle
competenze professionali e la capacità di
attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo
delle relazioni con i cittadini, i soggetti
interessati, gli utenti e i destinatari dei
servizi, anche attraverso lo sviluppo di
forme di partecipazione e collaborazione;
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse,
con particolare riferimento al contenimento
ed alla riduzione dei costi, nonché
all’ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle
prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di
promozione delle pari opportunità.
Art. 9 - Ambiti di misurazione e
valutazione della performance individuale
1. La misurazione e la valutazione della
performance individuale dei dirigenti e del
personale responsabile di una unità
organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilità è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi
all’ambito organizzativo di diretta
responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato
alla performance generale della struttura,
alle competenze professionali e manageriali
dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una
significativa differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte
dai dirigenti sulla performance individuale
del personale sono effettuate sulla base del
sistema di cui all’articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi
di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato
alla performance dell’unità organizzativa di
appartenenza, alle competenze dimostrate ed
ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3. Nella valutazione di performance
individuale non sono considerati i periodi
di congedo di maternità, di paternità e
parentale.
Art. 10 - Piano della performance
e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità
dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche,
secondo quanto stabilito dall’articolo 15,
comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento
programmatico triennale, denominato Piano
della performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio,
che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed
intermedi ed alle risorse, gli indicatori
per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30
giugno, denominato:
«Relazione sulla performance» che evidenzia,
a consuntivo, con riferimento all’anno
precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e
il bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 sono immediatamente trasmessi
alla Commissione di cui all’articolo 13 e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l’esercizio
degli obiettivi e degli indicatori della
performance organizzativa e individuale sono
tempestivamente inserite all’interno nel
Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il
Piano della performance contiene la
direttiva annuale del Ministro di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano
della performance è fatto divieto di
erogazione della retribuzione di risultato
ai dirigenti che risultano avere concorso
alla mancata adozione del Piano, per
omissione o inerzia nell’adempimento dei
propri compiti, e l’amministrazione non può
procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.
CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della
performance
Art. 11 - Trasparenza
1. La trasparenza è
intesa come accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione
sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti
ogni aspetto dell’organizzazione, degli
indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per
il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività
di misurazione e valutazione svolta dagli
organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità.
Essa costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le
associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti,
adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche
sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all’articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
la massima trasparenza in ogni fase del
ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei
servizi, dell’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione,
nonché del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni
provvedono annualmente ad individuare i
servizi erogati, agli utenti sia finali che
intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279. Le amministrazioni provvedono altresì
alla contabilizzazione dei costi e
all’evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni
servizio erogato, nonché al monitoraggio del
loro andamento nel tempo, pubblicando i
relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi
di trasparenza, le pubbliche amministrazioni
provvedono a dare attuazione agli
adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.
82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui
all’articolo 34, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e
la Relazione sulla performance di cui
all’articolo 10 comma 1, lettere a) e b),
alle associazioni di consumatori o utenti,
ai centri di ricerca e a ogni altro
osservatore qualificato, nell’ambito di
apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell’ambito del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità sono
specificate le modalità, i tempi di
attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell’efficacia delle
iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di
pubblicare sul proprio sito istituzionale in
apposita sezione di facile accesso e
consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità ed il relativo stato di
attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui
all’articolo 10;
c) l’ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati e
l’ammontare dei premi effettivamente
distribuiti;
d) l’analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell’utilizzo della
premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei
componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione e del Responsabile delle
funzioni di misurazione della performance di
cui all’articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari
di posizioni organizzative, redatti in
conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con
specifica evidenza sulle componenti
variabili della retribuzione e delle
componenti legate alla valutazione di
risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro
che rivestono incarichi di indirizzo
politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non
retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici
e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e
realizzazione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità o di mancato
assolvimento degli obblighi di pubblicazione
di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di
erogazione della retribuzione di risultato
ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione e
valutazione della performance
Art. 12 - Soggetti
1. Nel processo di
misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale delle
amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo centrale, denominato:
«Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche», di cui
all’articolo 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione
della performance di cui all’articolo 14;
c) l’organo di indirizzo politico
amministrativo di ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
Art. 13 - Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche
1. In attuazione
dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della
legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la
Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata «Commissione», che opera in
posizione di indipendenza di giudizio e di
valutazione e in piena autonomia, in
collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e con
il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ed eventualmente in raccordo con altri
enti o istituzioni pubbliche, con il compito
di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all’esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei
sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilità e la visibilità degli indici
di andamento gestionale, informando
annualmente il Ministro per l’attuazione del
programma di Governo sull’attività svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, l’Anci,
l’Upi e la Commissione sono definiti i
protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attività di cui ai commi
5, 6 e 8.
3. La Commissione è organo collegiale
composto da cinque componenti scelti tra
esperti di elevata professionalità, anche
estranei all’amministrazione con comprovate
competenze in Italia e all’estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato in
tema di servizi pubblici, management,
misurazione della performance, nonché di
gestione e valutazione del personale. I
componenti sono nominati, tenuto conto del
principio delle pari opportunità di genere,
con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti espresso a maggioranza dei due
terzi dei componenti. I componenti della
Commissione non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre
anni precedenti la nomina e, in ogni caso,
non devono avere interessi di qualsiasi
natura in conflitto con le funzioni della
Commissione. I componenti sono nominati per
un periodo di sei anni e possono essere
confermati una sola volta. In occasione
della prima seduta, convocata dal componente
più anziano di età, i componenti eleggono
nel loro ambito il Presidente della
Commissione. All’atto dell’accettazione
della nomina, se dipendenti da pubblica
amministrazione o magistrati in attività di
servizio sono collocati fuori ruolo e il
posto corrispondente nella dotazione
organica dell’amministrazione di
appartenenza è reso indisponibile per tutta
la durata del mandato;
se professori universitari, sono collocati
in aspettativa senza assegni.
4. La struttura operativa della Commissione
è diretta da un Segretario generale nominato
con deliberazione della Commissione medesima
tra soggetti aventi specifica
professionalità ed esperienza
gestionale-organizzativa nel campo del
lavoro pubblico. La Commissione definisce
con propri regolamenti le norme concernenti
il proprio funzionamento e determina,
altresì, i contingenti di personale di cui
avvalersi entro il limite massimo di 30
unità. Alla copertura dei posti si provvede
esclusivamente mediante personale di altre
amministrazioni in posizione di comando o
fuori ruolo, cui si applica l’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, o mediante personale con contratto a
tempo determinato. Nei limiti delle
disponibilità di bilancio la Commissione può
avvalersi di non più di 10 esperti di
elevata professionalità ed esperienza sui
temi della misurazione e della valutazione
della performance e della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti
di diritto privato di collaborazione
autonoma. La Commissione, previo accordo con
il Presidente dell’ARAN, può altresì
avvalersi del personale e delle strutture
dell’ARAN. Può inoltre richiedere indagini,
accertamenti e relazioni all’Ispettorato per
la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e
sovrintende all’esercizio delle funzioni di
valutazione da parte degli Organismi
indipendenti di cui all’articolo 14 e delle
altre Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie
finalizzati al miglioramento della
performance delle amministrazioni pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati
conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a
standard ed esperienze, nazionali e
internazionali;
d) favorisce, nella pubblica
amministrazione, la cultura della
trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari
opportunità con relativi criteri e prassi
applicative.
6. La Commissione nel rispetto
dell’esercizio e delle responsabilità
autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all’attuazione delle varie fasi del ciclo di
gestione della performance;
b) definisce la struttura e le modalità di
redazione del Piano e della Relazione di cui
all’articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del
Piano e della Relazione sulla Performance
delle amministrazioni centrali e, a
campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e
specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di
riferimento del Sistema di misurazione e
valutazione della performance di cui
all’articolo 7 in termini di efficienza e
produttività;
e) adotta le linee guida per la
predisposizione dei Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità di cui
all’articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione
degli Strumenti per la qualità dei servizi
pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei
componenti dell’Organismo indipendente di
valutazione di cui all’articolo 14;
h) promuove analisi comparate della
performance delle amministrazioni pubbliche
sulla base di indicatori di andamento
gestionale e la loro diffusione attraverso
la pubblicazione nei siti istituzionali ed
altre modalità ed iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance
delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali di cui all’articolo 40,
comma 3-quater, del decreto legislativo n.
165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
attività istruttoria e può richiedere alle
amministrazioni dati, informazioni e
chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i
cittadini, le imprese e le relative
associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni
professionali; le associazioni
rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di
cui all’articolo 14 e quelli di controllo
interni ed esterni alle amministrazioni
pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a
progetti innovativi e sperimentali,
concernenti il miglioramento della
performance attraverso le funzioni di
misurazione, valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla
performance delle amministrazioni centrali e
ne garantisce la diffusione attraverso la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale
ed altre modalità ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di
collaborazione con analoghe strutture a
livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione
con il CNIPA il portale della trasparenza
che contiene i piani e le relazioni di
performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento,
al supporto operativo e al monitoraggio
delle attività di cui all’articolo 11, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, come modificato dall’articolo 28 del
presente decreto.
8. Presso la Commissione è istituita la
Sezione per l’integrità nelle
amministrazioni pubbliche con la funzione di
favorire, all’interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalità e
della trasparenza e sviluppare interventi a
favore della cultura dell’integrità. La
Sezione promuove la trasparenza e
l’integrità nelle amministrazioni pubbliche;
a tale fine predispone le linee guida del
Programma triennale per l’integrità e la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica
l’effettiva adozione e vigila sul rispetto
degli obblighi in materia di trasparenza da
parte di ciascuna amministrazione.
9. I risultati dell’attività della
Commissione sono pubblici. La Commissione
assicura la disponibilità, per le
associazioni di consumatori o utenti, i
centri di ricerca e ogni altro osservatore
qualificato, di tutti i dati sui quali la
valutazione si basa e trasmette una
relazione annuale sulle proprie attività al
Ministro per l’attuazione del programma di
Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di
costituzione, la Commissione affida ad un
valutatore indipendente un’analisi dei
propri risultati ed un giudizio
sull’efficacia della sua attività e
sull’adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare
eventuali proposte di integrazioni o
modificazioni dei propri compiti. L’esito
della valutazione e le eventuali
raccomandazioni sono trasmesse al Ministro
per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e pubblicate sul sito
istituzionale della Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità di
organizzazione, le norme regolatrici
dell’autonoma gestione finanziaria della
Commissione e fissati i compensi per i
componenti.
12. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il
raccordo tra le attività della Commissione e
quelle delle esistenti Agenzie di
valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente
articolo pari a due milioni di euro per
l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010 si provvede nei
limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4, comma 3, primo periodo,
della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All’attuazione della lettera p) del comma 6
si provvede nell’ambito dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 4, comma 3,
secondo periodo, della legge 4 marzo 2009,
n. 15, ferme restando le risorse da
destinare alle altre finalità di cui al
medesimo comma 3 dell’articolo 4.
Art. 14 - Organismo indipendente
di valutazione della performance
1. Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della
performance.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce
i servizi di controllo interno, comunque
denominati, di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena
autonomia, le attività di cui al comma 4.
Esercita, altresì, le attività di controllo
strategico di cui all’articolo 6, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 286 del
1999, e riferisce, in proposito,
direttamente all’organo di indirizzo
politico-amministrativo.
3. L’Organismo indipendente di valutazione è
nominato, sentita la Commissione di cui
all’articolo 13, dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di
tre anni. L’incarico dei componenti può
essere rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo indipendente di valutazione
della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza
e integrità dei controlli interni ed elabora
una relazione annuale sullo stato dello
stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità
riscontrate ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione, nonché alla
Corte dei conti, all’Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui
all’articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di
cui all’articolo 10 e ne assicura la
visibilità attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonché
dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III,
secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali,
dai contratti integrativi, dai regolamenti
interni all’amministrazione, nel rispetto
del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui
all’articolo 7, all’organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e
l’attribuzione ad essi dei premi di cui al
Titolo III;
f) è responsabile della corretta
applicazione delle linee guida, delle
metodologie e degli strumenti predisposti
dalla Commissione di cui all’articolo 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche
di promozione delle pari opportunità.
5. L’Organismo indipendente di valutazione
della performance, sulla base di appositi
modelli forniti dalla Commissione di cui
all’articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale
dipendente volte a rilevare il livello di
benessere organizzativo e il grado di
condivisione del sistema di valutazione
nonché la rilevazione della valutazione del
proprio superiore gerarchico da parte del
personale, e ne riferisce alla predetta
Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla
performance di cui al comma 4, lettera c), è
condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L’Organismo indipendente di valutazione è
costituito da un organo monocratico ovvero
collegiale composto da 3 componenti dotati
dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai
sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g),
e di elevata professionalità ed esperienza,
maturata nel campo del management, della
valutazione della performance e della
valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula
sono comunicati alla Commissione di cui
all’articolo 13.
8. I componenti dell’Organismo indipendente
di valutazione non possono essere nominati
tra soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di
valutazione è costituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una
struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle
risorse necessarie all’esercizio delle
relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica
professionalità ed esperienza nel campo
della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione
e dal funzionamento degli organismi di cui
al presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse attualmente destinate ai
servizi di controllo interno.
Art. 15 - Responsabilità
dell’organo di indirizzo
politico-amministrativo
1. L’organo di indirizzo
politico-amministrativo promuove la cultura
della responsabilità per il miglioramento
della performance, del merito, della
trasparenza e dell’integrità.
2. L’organo di indirizzo
politico-amministrativo di ciascuna
amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti
gli indirizzi strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione il Piano e la Relazione
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a)
e b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli
obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità di cui
all’articolo 11, nonché gli eventuali
aggiornamenti annuali.
Art. 16 - Norme per gli Enti
territoriali e il Servizio sanitario
nazionale
1. Negli ordinamenti
delle regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e degli enti
locali trovano diretta applicazione le
disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i
propri ordinamenti ai principi contenuti
negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,
comma 1.
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al
comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre
2010, negli ordinamenti delle regioni e
degli enti locali si applicano le
disposizioni vigenti; decorso il termine
fissato per l’adeguamento si applicano le
disposizioni previste nel presente Titolo
fino all’emanazione della disciplina
regionale e locale.
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 17 - Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del
presente titolo recano strumenti di
valorizzazione del merito e metodi di
incentivazione della produttività e della
qualità della prestazione lavorativa
informati a principi di selettività e
concorsualità nelle progressioni di carriera
e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall’applicazione delle disposizioni del
presente Titolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate utilizzano a
tale fine le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 18 - Criteri e modalità per
la valorizzazione del merito ed
incentivazione della performance
1. Le amministrazioni
pubbliche promuovono il merito e il
miglioramento della performance
organizzativa e individuale, anche
attraverso l’utilizzo di sistemi premianti
selettivi, secondo logiche meritocratiche,
nonché valorizzano i dipendenti che
conseguono le migliori performance
attraverso l’attribuzione selettiva di
incentivi sia economici sia di carriera.
2. È vietata la distribuzione in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi
di incentivi e premi collegati alla
performance in assenza delle verifiche e
attestazioni sui sistemi di misurazione e
valutazione adottati ai sensi del presente
decreto.
Art. 19 - Criteri per la
differenziazione delle valutazioni
1. In ogni
amministrazione, l’Organismo indipendente,
sulla base dei livelli di performance
attribuiti ai valutati secondo il sistema di
valutazione di cui al Titolo II del presente
decreto, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale
dirigenziale, distinto per livello generale
e non, e del personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il
personale è distribuito in differenti
livelli di performance in modo che:
a) il venticinque per cento è collocato
nella fascia di merito alta, alla quale
corrisponde l’attribuzione del cinquanta per
cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance
individuale;
b) il cinquanta per cento è collocato nella
fascia di merito intermedia, alla quale
corrisponde l’attribuzione del cinquanta per
cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante venticinque per cento è
collocato nella fascia di merito bassa, alla
quale non corrisponde l’attribuzione di
alcun trattamento accessorio collegato alla
performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di
compilazione della graduatoria e di
attribuzione del trattamento accessorio di
cui al comma 2, con riferimento alla
retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa
può prevedere deroghe alla percentuale del
venticinque per cento di cui alla lettera a)
del comma 2 in misura non superiore a cinque
punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione
compensativa delle percentuali di cui alle
lettere b) o c). La contrattazione può
altresì prevedere deroghe alla composizione
percentuale delle fasce di cui alle lettere
b) e c) e alla distribuzione tra le medesime
fasce delle risorse destinate ai trattamenti
accessori collegati alla performance
individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica
provvede al monitoraggio delle deroghe di
cui al comma 4, al fine di verificare il
rispetto dei principi di selettività e di
meritocrazia e riferisce in proposito al
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non
si applicano al personale dipendente se il
numero dei dipendenti in servizio
nell’amministrazione non è superiore a 8 e
ai dirigenti se il numero dei dirigenti in
servizio nell’amministrazione non è
superiore a 5.
In ogni caso deve essere garantita
l’attribuzione selettiva della quota
prevalente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato
alla performance a un percentuale limitata
del personale dipendente e dirigente.
CAPO II
Premi
Art. 20 - Strumenti
1. Gli strumenti per
premiare il merito e le professionalità
sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui
all’articolo 21;
b) il premio annuale per l’innovazione, di
cui all’articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui
all’articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui
all’articolo 24;
e) l’attribuzione di incarichi e
responsabilità, di cui all’articolo 25;
f) l’accesso a percorsi di alta formazione e
di crescita professionale, in ambito
nazionale e internazionale, di cui
all’articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b),
c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a
valere sulle risorse disponibili per la
contrattazione collettiva integrativa.
Art. 21 - Bonus annuale delle
eccellenze
1. È istituito,
nell’ambito delle risorse di cui al comma
3-bis dell’articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 57, comma 1,
lettera c), del presente decreto, il bonus
annuale delle eccellenze al quale concorre
il personale, dirigenziale e non, che si è
collocato nella fascia di merito alta nelle
rispettive graduatorie di cui all’articolo
19, comma 2, lettera a). Il bonus è
assegnato alle performance eccellenti
individuate in non più del cinque per cento
del personale, dirigenziale e non, che si è
collocato nella predetta fascia di merito
alta.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la
contrattazione collettiva nazionale
determina l’ammontare del bonus annuale
delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus
annuale di cui al comma 1 può accedere agli
strumenti premianti di cui agli articoli 22
e 26 a condizione che rinunci al bonus
stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche, a conclusione del
processo di valutazione della performance,
assegnano al personale il bonus annuale
relativo all’esercizio precedente.
Art. 22 - Premio annuale per
l’innovazione
1. Ogni amministrazione
pubblica istituisce un premio annuale per
l’innovazione, di valore pari all’ammontare
del bonus annuale di eccellenza, di cui
all’articolo 21, per ciascun dipendente
premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior
progetto realizzato nell’anno, in grado di
produrre un significativo cambiamento dei
servizi offerti o dei processi interni di
lavoro, con un elevato impatto sulla
performance dell’organizzazione.
3. L’assegnazione del premio per
l’innovazione compete all’Organismo
indipendente di valutazione della
performance di cui all’articolo 14, sulla
base di una valutazione comparativa delle
candidature presentate da singoli dirigenti
e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato è l’unico
candidabile al Premio nazionale per
l’innovazione nelle amministrazioni
pubbliche, promosso dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione.
Art. 23 - Progressioni economiche
1. Le amministrazioni
pubbliche riconoscono selettivamente le
progressioni economiche di cui all’articolo
52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, come introdotto
dall’articolo 62 del presente decreto, sulla
base di quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali e integrativi di lavoro
e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono
attribuite in modo selettivo, ad una quota
limitata di dipendenti, in relazione allo
sviluppo delle competenze professionali ed
ai risultati individuali e collettivi
rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito
alta ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero
per cinque annualità anche non consecutive,
costituisce titolo prioritario ai fini
dell’attribuzione delle progressioni
economiche.
Art. 24 - Progressioni di
carriera
1. Ai sensi dell’articolo
52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto
dall’articolo 62 del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche, a decorrere dal
1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili
nella dotazione organica attraverso concorsi
pubblici, con riserva non superiore al
cinquanta per cento a favore del personale
interno, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al
personale interno è finalizzata a
riconoscere e valorizzare le competenze
professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle
amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito
alta, di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero
per cinque annualità anche non consecutive,
costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione di carriera.
Art. 25 - Attribuzione di
incarichi e responsabilità
1. Le amministrazioni
pubbliche favoriscono la crescita
professionale e la responsabilizzazione dei
dipendenti pubblici ai fini del continuo
miglioramento dei processi e dei servizi
offerti.
2. La professionalità sviluppata e attestata
dal sistema di misurazione e valutazione
costituisce criterio per l’assegnazione di
incarichi e responsabilità secondo criteri
oggettivi e pubblici.
Art. 26 - Accesso a percorsi di
alta formazione e di crescita professionale
1. Le amministrazioni
pubbliche riconoscono e valorizzano i
contributi individuali e le professionalità
sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l’accesso privilegiato dei
dipendenti a percorsi di alta formazione in
primarie istituzioni educative nazionali e
internazionali;
b) favoriscono la crescita professionale e
l’ulteriore sviluppo di competenze dei
dipendenti, anche attraverso periodi di
lavoro presso primarie istituzioni pubbliche
e private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono
riconosciuti nei limiti delle risorse
disponibili di ciascuna amministrazione.
Art. 27 - Premio di efficienza
1. Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 61 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e dall’articolo 2, commi 33 e 34, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota
fino al 30 per cento dei risparmi sui costi
di funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e
innovazione all’interno delle pubbliche
amministrazioni è destinata, in misura fino
a due terzi, a premiare, secondo criteri
generali definiti dalla contrattazione
collettiva integrativa, il personale
direttamente e proficuamente coinvolto e per
la parte residua ad incrementare le somme
disponibili per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono
essere utilizzate solo se i risparmi sono
stati documentati nella Relazione di
performance, validati dall’Organismo di
valutazione di cui all’articolo 14 e
verificati dal Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al comma 1 per le
regioni, anche per quanto concerne i propri
enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e i relativi enti
dipendenti, nonché per gli enti locali
possono essere utilizzate solo se i risparmi
sono stati documentati nella Relazione di
performance e validati dal proprio organismo
di valutazione.
Art. 28 - Qualità dei servizi
pubblici
1. Il comma 2
dell’articolo 11 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, è sostituito dal
seguente: «2. Le modalità di definizione,
adozione e pubblicizzazione degli standard
di qualità, i casi e le modalità di adozione
delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualità dei servizi, le
condizioni di tutela degli utenti, nonché i
casi e le modalità di indennizzo automatico
e forfettario all’utenza per mancato
rispetto degli standard di qualità sono
stabilite con direttive, aggiornabili
annualmente, del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità nelle amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda i servizi erogati
direttamente o indirettamente dalle regioni
e dagli enti locali, si provvede con atti di
indirizzo e coordinamento adottati d’intesa
con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
su proposta della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità
nelle amministrazioni pubbliche.».
CAPO III
Norme finali, transitorie e abrogazioni
Art. 29 - Inderogabilità
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 31, per le regioni,
anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e per gli enti locali, le
disposizioni del presente Titolo hanno
carattere imperativo, non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva e
sono inserite di diritto nei contratti
collettivi ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile, a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 30 - Norme transitorie e
abrogazioni
1. La Commissione di cui
all’articolo 13 è costituita entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui
all’articolo 14 sono costituiti entro il 30
aprile 2010. Fino alla loro costituzione
continuano ad operare gli uffici e i
soggetti preposti all’attività di
valutazione e controllo strategico di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presente
decreto, gli Organismi indipendenti di cui
all’articolo 14 provvedono, entro il 30
settembre 2010, sulla base degli indirizzi
della Commissione di cui all’articolo 13 a
definire i sistemi di valutazione della
performance di cui all’articolo 7 in modo da
assicurarne la piena operatività a decorrere
dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua
il monitoraggio sui parametri e i modelli di
riferimento dei predetti sistemi ai sensi
dell’articolo 13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono
abrogate le seguenti disposizioni del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell’articolo 1, comma
2, lettera a);
b) l’articolo 1, comma 6;
c) l’articolo 5;
d) l’articolo 6, commi 2 e 3;
f) l’articolo 11, comma 3.
Art. 31 - Norme per gli Enti
territoriali e il Servizio sanitario
nazionale
1. Le regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi contenuti negli articoli 17, comma
2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25,
26 e 27, comma 1.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e gli enti
locali, nell’esercizio delle rispettive
potestà normative, prevedono che una quota
prevalente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale venga
attribuita al personale dipendente e
dirigente che si colloca nella fascia di
merito alta e che le fasce di merito siano
comunque non inferiori a tre.
3. Per premiare il merito e la
professionalità, le regioni, anche per
quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto
autonomamente stabilito, nei limiti delle
risorse disponibili per la contrattazione
integrativa, utilizzano gli strumenti di cui
all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e)
ed f), nonché, adattandoli alla specificità
dei propri ordinamenti, quelli di cui alle
lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle
predette lettere a), b), c) ed e) sono
riconosciuti a valere sulle risorse
disponibili per la contrattazione collettiva
integrativa.
4. Nelle more dell’adeguamento di cui al
comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre
2010, negli ordinamenti delle regioni e
degli enti locali si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto; decorso il
termine fissato per l’adeguamento si
applicano le disposizioni previste nel
presente titolo fino alla data di emanazione
della disciplina regionale e locale.
5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e
gli enti locali trasmettono, anche
attraverso i loro rappresentanti
istituzionali, i dati relativi alla
attribuzione al personale dipendente e
dirigente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale alla Conferenza
unificata che verifica l’efficacia delle
norme adottate in attuazione dei principi di
cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi
1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma
1, anche al fine di promuovere l’adozione di
eventuali misure di correzione e migliore
adeguamento.
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL
LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
Art. 32 - Oggetto, ambito e finalità
1. Le disposizioni del
presente Capo definiscono la ripartizione
tra le materie sottoposte alla legge, nonché
sulla base di questa, ad atti organizzativi
e all’autonoma responsabilità del dirigente
nella gestione delle risorse umane e quelle
oggetto della contrattazione collettiva.
Art. 33 - Modifiche all’articolo
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla fine del primo periodo,
sono inserite le seguenti parole: «, che
costituiscono disposizioni a carattere
imperativo»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante
contratti collettivi» sono inserite le
seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma
3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui
all’articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di nullità delle
disposizioni contrattuali per violazione di
norme imperative o dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva, si applicano gli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.».
Art. 34 - Modifica all’articolo 5
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell’ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all’articolo 2, comma
1, le determinazioni per l’organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro, fatta salva la
sola informazione ai sindacati, ove prevista
nei contratti di cui all’articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto
del principio di pari opportunità, nonché la
direzione, l’organizzazione del lavoro
nell’ambito degli uffici.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle Autorità
amministrative indipendenti.».
Art. 35 - Modifica all’articolo 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale ed i
suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono
elaborati su proposta dei competenti
dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.».
Art. 36 - Modifica all’articolo 9
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. L’articolo 9, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
il sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo
5, comma 2, i contratti collettivi nazionali
disciplinano le modalità e gli istituti
della partecipazione.».
CAPO II
Dirigenza pubblica
Art. 37 - Oggetto, ambito di applicazione e
finalità
1. Le disposizioni del
presente capo modificano la disciplina della
dirigenza pubblica per conseguire la
migliore organizzazione del lavoro e
assicurare il progressivo miglioramento
della qualità delle prestazioni erogate al
pubblico, utilizzando anche i criteri di
gestione e di valutazione del settore
privato, al fine di realizzare adeguati
livelli di produttività del lavoro pubblico,
di favorire il riconoscimento di meriti e
demeriti, e di rafforzare il principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo e
controllo spettanti agli organi di governo e
le funzioni di gestione amministrativa
spettanti alla dirigenza, nel rispetto della
giurisprudenza costituzionale in materia,
regolando il rapporto tra organi di vertice
e dirigenti titolari di incarichi apicali in
modo da garantire la piena e coerente
attuazione dell’indirizzo politico in ambito
amministrativo.
Art. 38 - Modifica all’articolo
16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita la
seguente: «a-bis) propongono le risorse e i
profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti dell’ufficio cui
sono preposti anche al fine
dell’elaborazione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all’articolo 6, comma 4; »;
b) dopo la lettera l) è aggiunta la
seguente: «l-bis) concorrono alla
definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei
dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.».
Art. 39 - Modifica all’articolo
17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la lettera d) è inserita la
seguente: «d-bis) concorrono
all’individuazione delle risorse e dei
profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti dell’ufficio cui
sono preposti anche al fine
dell’elaborazione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all’articolo 6, comma 4;»;
b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, anche ai sensi di
quanto previsto all’articolo 16, comma 1,
lettera l-bis»;
c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente:
«e-bis) effettuano la valutazione del
personale assegnato ai propri uffici, nel
rispetto del principio del merito, ai fini
della progressione economica e tra le aree,
nonché della corresponsione di indennità e
premi incentivanti.».
Art. 40 - Modifica all’articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico
di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla
complessità della struttura interessata,
delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza
nell’amministrazione di appartenenza e della
relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonché
delle esperienze di direzione eventualmente
maturate all’estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti al conferimento
dell’incarico. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l’articolo 2103 del
codice civile.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L’amministrazione rende conoscibili,
anche mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito istituzionale, il numero e
la tipologia dei posti di funzione che si
rendono disponibili nella dotazione organica
ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilità dei dirigenti interessati e le
valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono
essere revocati esclusivamente nei casi e
con le modalità di cui all’articolo 21,
comma 1, secondo periodo. L’amministrazione
che, in dipendenza dei processi di
riorganizzazione ovvero alla scadenza, in
assenza di una valutazione negativa, non
intende confermare l’incarico conferito al
dirigente, è tenuta a darne idonea e
motivata comunicazione al dirigente stesso
con un preavviso congruo, prospettando i
posti disponibili per un nuovo incarico.»;
c) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: «La durata dell’incarico può
essere inferiore a tre anni se coincide con
il conseguimento del limite di età per il
collocamento a riposo dell’interessato.»;
2) in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«In caso di primo conferimento ad un
dirigente della seconda fascia di incarichi
di uffici dirigenziali generali o di
funzioni equiparate, la durata dell’incarico
è pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di
funzioni dirigenziali ai sensi del presente
articolo, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e successive modificazioni,
l’ultimo stipendio va individuato
nell’ultima retribuzione percepita in
relazione all’incarico svolto.»;
d) al comma 3, le parole: «richieste dal
comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e
nelle percentuali previste dal comma 6.»;
e) al comma 6:
1) al terzo periodo, le parole: «sono
conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «sono
conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, non
rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione»;
2) al terzo periodo, le parole: «o da
concrete esperienze di lavoro maturate» sono
sostituite dalle seguenti: «e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando il contingente
complessivo dei dirigenti di prima o seconda
fascia il quoziente derivante
dall’applicazione delle percentuali previste
dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato
all’unità inferiore, se il primo decimale è
inferiore a cinque, o all’unità superiore,
se esso è uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si
applicano alle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2.»;
g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente
ai ruoli di cui all’articolo 23, e al comma
6,» sono soppresse.
Art. 41 - Modifica all’articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi
accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo II
del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni ovvero
l’inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano, previa contestazione e
ferma restando l’eventuale responsabilità
disciplinare secondo la disciplina contenuta
nel contratto collettivo, l’impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.
In relazione alla gravità dei casi,
l’amministrazione può inoltre, previa
contestazione e nel rispetto del principio
del contraddittorio, revocare l’incarico
collocando il dirigente a disposizione dei
ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere
dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma
1, al dirigente nei confronti del quale sia
stata accertata, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio
secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la
colpevole violazione del dovere di vigilanza
sul rispetto, da parte del personale
assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati
dall’amministrazione, conformemente agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo
di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, la retribuzione di
risultato è decurtata, sentito il Comitato
dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all’ottanta per
cento.».
Art. 42 - Modifica all’articolo
22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. L’articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è
sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I
provvedimenti di cui all’articolo 21, commi
1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato
dei garanti, i cui componenti, nel rispetto
del principio di genere, sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Il Comitato dura in carica tre anni e
l’incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è composto da un
consigliere della Corte dei conti, designato
dal suo Presidente, e da quattro componenti
designati rispettivamente, uno dal
Presidente della Commissione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, uno dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione,
scelto tra un esperto scelto tra soggetti
con specifica qualificazione ed esperienza
nei settori dell’organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico, e due
scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui almeno uno appartenente agli
Organismi indipendenti di valutazione,
estratti a sorte fra coloro che hanno
presentato la propria candidatura. I
componenti sono collocati fuori ruolo e il
posto corrispondente nella dotazione
organica dell’amministrazione di
appartenenza è reso indisponibile per tutta
la durata del mandato.
Per la partecipazione al Comitato non è
prevista la corresponsione di emolumenti o
rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene
reso entro il termine di quarantacinque
giorni dalla richiesta; decorso inutilmente
tale termine si prescinde dal parere.».
Art. 43 - Modifica all’articolo
23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. Al terzo periodo del
comma 1 dell’articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni».
2. Per i dirigenti ai quali sia stato
conferito l’incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali o equivalenti prima
della data di entrata in vigore del presente
decreto, il termine di cui all’articolo 23,
comma 1, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato
in tre anni.
Art. 44 - Modifica all’articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All’articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «possono» fino
a «aspettativa» sono sostituite dalle
seguenti: «sono collocati, salvo motivato
diniego dell’amministrazione di appartenenza
in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, in aspettativa»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: «in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative».
Art. 45 - Modifica all’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e alle connesse
responsabilità» sono sostituite dalle
seguenti: «, alle connesse responsabilità e
ai risultati conseguiti»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento accessorio collegato
ai risultati deve costituire almeno il 30
per cento della retribuzione complessiva del
dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianità e
degli incarichi aggiuntivi soggetti al
regime dell’onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali
incrementano progressivamente la componente
legata al risultato, in modo da adeguarsi a
quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella
decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando
comunque a tale componente tutti gli
incrementi previsti per la parte accessoria
della retribuzione. La disposizione di cui
al comma 1-bis non si applica alla dirigenza
del Servizio sanitario nazionale e
dall’attuazione del medesimo comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione
collegata al raggiungimento dei risultati
della prestazione non può essere corrisposta
al dirigente responsabile qualora
l’amministrazione di appartenenza, decorso
il periodo transitorio di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia
predisposto il sistema di valutazione di cui
al Titolo II del citato decreto legislativo.».
Art. 46 - Modifica all’articolo
28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia»;
b) al comma 2 dopo le parole: «o se in
possesso del» sono inserite le seguenti:
«dottorato di ricerca o del».
Art. 47 - Modifica all’articolo
28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. Dopo l’articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente: «Art. 28-bis (Accesso
alla qualifica di dirigente della prima
fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 19, comma 4, l’accesso alla
qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici avviene, per il cinquanta per
cento dei posti, calcolati con riferimento a
quelli che si rendono disponibili ogni anno
per la cessazione dal servizio dei soggetti
incaricati, tramite concorso pubblico per
titoli ed esami indetto dalle singole
amministrazioni, sulla base di criteri
generali stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei
relativi incarichi richieda specifica
esperienza e peculiare professionalità, alla
copertura di singoli posti e comunque di una
quota non superiore alla metà di quelli da
mettere a concorso ai sensi del comma 1 si
può provvedere, con contratti di diritto
privato a tempo determinato, attraverso
concorso pubblico aperto ai soggetti in
possesso dei requisiti professionali e delle
attitudini manageriali corrispondenti al
posto di funzione da coprire. I contratti
sono stipulati per un periodo non superiore
a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al
comma 1 possono essere ammessi i dirigenti
di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
che abbiano maturato almeno cinque anni di
servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri
soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di
concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell’Amministrazione e sulla base
di criteri generali di equivalenza stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione,
sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. A tale fine
le amministrazioni che bandiscono il
concorso tengono in particolare conto del
personale di ruolo che ha esercitato per
almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all’interno delle
stesse ovvero del personale appartenente
all’organico dell’Unione europea in virtù di
un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma
1 sono assunti dall’amministrazione e,
anteriormente al conferimento dell’incarico,
sono tenuti all’espletamento di un periodo
di formazione presso uffici amministrativi
di uno Stato dell’Unione europea o di un
organismo comunitario o internazionale. In
ogni caso il periodo di formazione è
completato entro tre anni dalla conclusione
del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione è
obbligatoria ed è a tempo pieno, per una
durata pari a sei mesi, anche non
continuativi, e si svolge presso gli uffici
di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra
quelli indicati dall’amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e sentita la
Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono disciplinate le
modalità di compimento del periodo di
formazione, tenuto anche conto di quanto
previsto nell’articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione è
prevista, da parte degli uffici di cui al
comma 4, una valutazione del livello di
professionalità acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario
per l’immissione in ruolo di cui
all’articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l’espletamento del
periodo di formazione svolto presso le sedi
estere di cui al comma 4 sono a carico delle
singole amministrazioni nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 48 - Mobilità intercompartimentale
1. Dopo l’articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel Capo III, è inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilità
intercompartimentale). - 1. Al fine di
favorire i processi di mobilità fra i
comparti di contrattazione del personale
delle pubbliche amministrazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, sentite le
Organizzazioni sindacali è definita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una tabella di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione.».
Art. 49 - Modifica all’articolo
31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. Il comma 1
dell’articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente: «1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in
ogni caso rendere pubbliche le disponibilità
dei posti in organico da ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale da
altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il
trasferimento è disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale è o
sarà assegnato sulla base della
professionalità in possesso del dipendente
in relazione al posto ricoperto o da
ricoprire.».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del
citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al
comma 2, con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e previa intesa con la
conferenza unificata, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative,
sono disposte le misure per agevolare i
processi di mobilità, anche volontaria, per
garantire l’esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni
che presentano carenze di organico.».
Art. 50 - Modifica all’articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La mancata individuazione da parte
del dirigente responsabile delle eccedenze
delle unità di personale, ai sensi del comma
1, è valutabile ai fini della responsabilità
per danno erariale.».
Art. 51 - Territorializzazione
delle procedure concorsuali
1. All’articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il principio della parità
di condizioni per l’accesso ai pubblici
uffici è garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al
luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale
all’assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.».
Art. 52 - Modifica all’articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere conferiti
incarichi di direzione di strutture deputate
alla gestione del personale a soggetti che
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis è sostituto dal seguente:
«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica può disporre verifiche del rispetto
delle disposizioni del presente articolo e
dell’ articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
tramite dell’Ispettorato per la funzione
pubblica. A tale fine quest’ultimo opera
d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza
pubblica del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.».
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e
integrativa
Art. 53 - Oggetto, ambito di applicazione e
finalità
1. Il presente capo reca
disposizioni in materia di contrattazione
collettiva e integrativa e di funzionalità
delle amministrazioni pubbliche, al fine di
conseguire, in coerenza con il modello
contrattuale sottoscritto dalle parti
sociali, una migliore organizzazione del
lavoro e di assicurare il rispetto della
ripartizione tra le materie sottoposte alla
legge, nonché, sulla base di questa, ad atti
organizzativi e all’autonoma determinazione
dei dirigenti, e quelle sottoposte alla
contrattazione collettiva.
Art. 54 - Modifiche all’articolo
40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 40 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi
da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione collettiva determina i
diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le
materie relative alle relazioni sindacali.
Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie
attinenti all’organizzazione degli uffici,
quelle oggetto di partecipazione sindacale
ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti
alle prerogative dirigenziali ai sensi degli
articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonché quelle di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie
relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilità e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva è
consentita negli esclusivi limiti previsti
dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le
procedure di cui agli articoli 41, comma 5,
e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di
contrattazione collettiva nazionale, cui
corrispondono non più di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione
contrattuale di un’area dirigenziale
riguarda la dirigenza del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale, per gli
effetti di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. Nell’ambito dei
comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per
specifiche professionalità.
3. La contrattazione collettiva disciplina,
in coerenza con il settore privato, la
struttura contrattuale, i rapporti tra i
diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi.
La durata viene stabilita in modo che vi sia
coincidenza fra la vigenza della disciplina
giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto
dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttività dei
servizi pubblici, incentivando l’impegno e
la qualità della performance ai sensi
dell’articolo 45, comma 3. A tale fine
destina al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale una
quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato Essa si
svolge sulle materie, con i vincoli e nei
limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa
può avere ambito territoriale e riguardare
più amministrazioni. I contratti collettivi
nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata.
Alla scadenza del termine le parti
riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e
il migliore svolgimento della funzione
pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo
per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l’amministrazione
interessata può provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilità
economico-finanziaria previste dall’articolo
40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all’articolo
13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
all’ARAN una graduatoria di performance
delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali. Tale graduatoria
raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in
funzione dei risultati di performance
ottenuti. La contrattazione nazionale
definisce le modalità di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra
i diversi livelli di merito assicurando l’invarianza
complessiva dei relativi oneri nel comparto
o nell’area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva
nazionale dispone, per le amministrazioni di
cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità
di utilizzo delle risorse indicate
all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali
si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne
le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive
alla contrattazione integrativa nei limiti
stabiliti dalla contrattazione nazionale e
nei limiti dei parametri di virtuosità
fissati per la spesa di personale dalle
vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto
di stabilità e di analoghi strumenti del
contenimento della spesa. Lo stanziamento
delle risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa è correlato
all’affettivo rispetto dei principi in
materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia
di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto
dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso
sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i
vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente
delegate a tale livello negoziale ovvero che
comportano oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei
casi di violazione dei vincoli e dei limiti
di competenza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere
applicate e sono sostituite ai sensi degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile. In caso di accertato
superamento di vincoli finanziari da parte
delle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero
dell’economia e delle finanze è fatto
altresì obbligo di recupero nell’ambito
della sessione negoziale successiva. Le
disposizioni del presente comma trovano
applicazione a decorrere dai contratti
sottoscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto
integrativo le pubbliche amministrazioni,
redigono una relazione tecnico-finanziaria
ed una relazione illustrativa, utilizzando
gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti
istituzionali dal Ministero dell’economia e
delle finanze di intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di
controllo di cui all’articolo 40-bis, comma
1.».
Art. 55 - Modifica all’articolo
40-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. L’articolo 40-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di
contrattazione integrativa). - 1. Il
controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti
accessori è effettuato dal collegio dei
revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli
analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili
con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 40, comma
3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonché per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le
istituzioni di ricerca con organico
superiore a duecento unità, i contratti
integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa certificate dai
competenti organi di controllo previsti dal
comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, che, entro trenta giorni dalla data
di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell’articolo 40, comma
3-quinquies. Decorso tale termine, che può
essere sospeso in caso di richiesta di
elementi istruttori, la delegazione di parte
pubblica può procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel caso in cui il
riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, inviano entro il 31
maggio di ogni anno, specifiche informazioni
sui costi della contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo
interno, al Ministero dell’economia e delle
finanze, che predispone, allo scopo, uno
specifico modello di rilevazione, d’intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Tali informazioni
sono volte ad accertare, oltre il rispetto
dei vincoli finanziari in ordine sia alla
consistenza delle risorse assegnate ai fondi
per la contrattazione integrativa sia
all’evoluzione della consistenza dei fondi e
della spesa derivante dai contratti
integrativi applicati, anche la concreta
definizione ed applicazione di criteri
improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito ed alla
valorizzazione dell’impegno e della qualità
della performance individuale, con riguardo
ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonché a
parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le
informazioni sono trasmesse alla Corte dei
conti che, ferme restando le ipotesi di
responsabilità eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai
sensi del Titolo V, anche ai fini del
referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno
l’obbligo di pubblicare in modo permanente
sul proprio sito istituzionale, con modalità
che garantiscano la piena visibilità e
accessibilità delle informazioni ai
cittadini, i contratti integrativi stipulati
con la relazione tecnico-finanziaria e
quella illustrativa certificate dagli organi
di controllo di cui al comma 1, nonché le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi
del comma 3. La relazione illustrativa, fra
l’altro, evidenzia gli effetti attesi in
esito alla sottoscrizione del contratto
integrativo in materia di produttività ed
efficienza dei servizi erogati, anche in
relazione alle richieste dei cittadini.
Il Dipartimento per la funzione pubblica di
intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze e in sede di Conferenza
unificata predispone un modello per la
valutazione, da parte dell’utenza,
dell’impatto della contrattazione
integrativa sul funzionamento dei servizi
pubblici, evidenziando le richieste e le
previsioni di interesse per la collettività.
Tale modello e gli esiti della valutazione
vengono pubblicati sul sito istituzionale
delle amministrazioni pubbliche interessate
dalla contrattazione integrativa.
5. Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere all’ARAN, per via telematica,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con l’allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con
l’indicazione delle modalità di copertura
dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
I predetti testi contrattuali sono altresì
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica,
il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato presso il Ministero
dell’economia e delle finanze e la Corte dei
conti possono avvalersi ai sensi
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per
l’esercizio delle funzioni di controllo
sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle
prescrizioni del presente articolo, oltre
alle sanzioni previste dall’articolo 60,
comma 2, è fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa.
Gli organi di controllo previsti dal comma 1
vigilano sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.».
Art. 56 - Modifica all’articolo
41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. L’articolo 41 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente:
«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti
dell’ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei
confronti dell’ARAN e le altre competenze
relative alle procedure di contrattazione
collettiva nazionale sono esercitati dalle
pubbliche amministrazioni attraverso le
proprie istanze associative o
rappresentative, le quali costituiscono
comitati di settore che regolano
autonomamente le proprie modalità di
funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di
indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi
di accordo nell’ambito della procedura di
contrattazione collettiva di cui
all’articolo 47, si considerano definitive e
non richiedono ratifica da parte delle
istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
2. È costituito un comitato di settore
nell’ambito della Conferenza delle Regioni,
che esercita, per uno dei comparti di cui
all’articolo 40, comma 2, le competenze di
cui al comma 1, per le regioni, i relativi
enti dipendenti, e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale; a tale
comitato partecipa un rappresentante del
Governo, designato dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali per
le competenze delle amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale. È costituito
un comitato di settore nell’ambito
dell’Associazione nazionale dei Comuni
italiani (ANCI), dell’Unione delle province
d’Italia (UPI) e dell’Unioncamere che
esercita, per uno dei comparti di cui
all’articolo 40, comma 2, le competenze di
cui al comma 1, per i dipendenti degli enti
locali, delle Camere di commercio e dei
segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera
come comitato di settore il Presidente del
Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze. Al fine di
assicurare la salvaguardia delle specificità
delle diverse amministrazioni e delle
categorie di personale ivi comprese, gli
indirizzi sono emanati per il sistema
scolastico, sentito il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di
competenza, sentiti i direttori delle
Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori
delle università italiane; le istanze
rappresentative promosse dai presidenti
degli enti di ricerca e degli enti pubblici
non economici ed il presidente del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di
settore possono assistere l’ARAN nello
svolgimento delle trattative. I comitati di
settore possono stipulare con l’ARAN
specifici accordi per i reciproci rapporti
in materia di contrattazione e per eventuali
attività in comune. Nell’ambito del
regolamento di organizzazione dell’ARAN per
assicurare il miglior raccordo tra i
Comitati di settore delle Regioni e degli
enti locali e l’ARAN, a ciascun comitato
corrisponde una specifica struttura, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che
definiscono o modificano i comparti o le
aree di contrattazione collettiva di cui
all’articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a più comparti le funzioni
di indirizzo e le altre competenze inerenti
alla contrattazione collettiva sono
esercitate collegialmente dai comitati di
settore.».
Art. 57 - Modifica
all’articolo 45 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale
ed accessorio» sono inserite le seguenti:
«fatto salvo quanto previsto all’articolo
40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo
47-bis, comma 1,»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi definiscono, in
coerenza con le disposizioni legislative
vigenti, trattamenti economici accessori
collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con
riferimento all’amministrazione nel suo
complesso e alle unità organizzative o aree
di responsabilità in cui si articola
l’amministrazione;
c) all’effettivo svolgimento di attività
particolarmente disagiate ovvero pericolose
o dannose per la salute.»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per premiare il merito e il
miglioramento della performance dei
dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate,
compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, apposite risorse nell’ambito di
quelle previste per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro.».
Art. 58 - Modifiche
all’articolo 46 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 46 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai
seguenti:
«3. L’ARAN cura le attività di studio,
monitoraggio e documentazione necessarie
all’esercizio della contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
ed invia al Governo, ai comitati di settore
dei comparti regioni e autonomie locali e
sanità e alle commissioni parlamentari
competenti, un rapporto sull’evoluzione
delle retribuzioni di fatto dei pubblici
dipendenti.
A tale fine l’ARAN si avvale della
collaborazione dell’ISTAT per l’acquisizione
di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di
rilevazione. L’ARAN si avvale, altresì,
della collaborazione del Ministero
dell’economia e delle finanze che garantisce
l’accesso ai dati raccolti in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato,
del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi
agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico.
4. L’ARAN effettua il monitoraggio
sull’applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva
integrativa e presenta annualmente al
Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero dell’economia e delle finanze
nonché ai comitati di settore, un rapporto
in cui verifica l’effettività e la
congruenza della ripartizione fra le materie
regolate dalla legge, quelle di competenza
della contrattazione nazionale e quelle di
competenza dei contratti integrativi nonché
le principali criticità emerse in sede di
contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa.
5. Sono organi dell’ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell’ARAN è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione previo
parere della Conferenza unificata. Il
Presidente rappresenta l’agenzia ed è scelto
fra esperti in materia di economia del
lavoro, diritto del lavoro, politiche del
personale e strategia aziendale, anche
estranei alla pubblica amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni riguardanti le
incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il
Presidente dura in carica quattro anni e può
essere riconfermato per una sola volta. La
carica di Presidente è incompatibile con
qualsiasi altra attività professionale a
carattere continuativo, se dipendente
pubblico, è collocato in aspettativa o in
posizione di fuori ruolo secondo
l’ordinamento dell’amministrazione di
appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo è
costituito da quattro componenti scelti tra
esperti di riconosciuta competenza in
materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione e dal presidente
dell’Agenzia che lo presiede; due di essi
sono designati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta,
rispettivamente, del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e
del Ministro dell’economia e delle finanze e
gli altri due, rispettivamente, dall’ANCI e
dall’UPI e dalla Conferenza delle Regioni e
delle province autonome. Il collegio
coordina la strategia negoziale e ne
assicura l’omogeneità, assumendo la
responsabilità per la contrattazione
collettiva e verificando che le trattative
si svolgano in coerenza con le direttive
contenute negli atti di indirizzo.
Nell’esercizio delle sue funzioni il
collegio delibera a maggioranza, su proposta
del presidente. Il collegio dura in carica
quattro anni e i suoi componenti possono
essere riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far parte del collegio
di indirizzo e controllo né ricoprire
funzioni di presidente, persone che
rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici ovvero che
ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque
anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali. L’incompatibilità
si intende estesa a qualsiasi rapporto di
carattere professionale o di consulenza con
le predette organizzazioni sindacali o
politiche.
L’assenza delle predette cause di
incompatibilità costituisce presupposto
necessario per l’affidamento degli incarichi
dirigenziali nell’agenzia.»;
c) al comma 8, lettera a), il secondo
periodo è sostituito dal seguente:
«La misura annua del contributo individuale
è definita, sentita l’ARAN, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e l’innovazione, d’intesa
con la Conferenza unificata ed è riferita a
ciascun triennio contrattuale; »;
d) al comma 9, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) per le amministrazioni dello Stato
mediante l’assegnazione di risorse pari
all’ammontare dei contributi che si
prevedono dovuti nell’esercizio di
riferimento. L’assegnazione è effettuata
annualmente sulla base della quota definita
al comma 8, lettera a), con la legge annuale
di bilancio, con imputazione alla pertinente
unità previsionale di base dello stato di
previsione del ministero dell’economia e
finanze; »;
e) al comma 10, nel quinto periodo, le
parole: «quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e
dopo le parole: «Dipartimento della funzione
pubblica» sono inserite le seguenti: «e del
Ministero dell’economia e delle finanze,
adottati d’intesa con la Conferenza
unificata,»;
f) al comma 11, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Il ruolo del
personale dipendente dell’ARAN è definito in
base ai regolamenti di cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo periodo è sostituito dal
seguente: «L’ARAN può altresì avvalersi di
un contingente di personale, anche di
qualifica dirigenziale, proveniente dalle
pubbliche amministrazioni rappresentate, in
posizione di comando o fuori ruolo in base
ai regolamenti di cui al comma 10»;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «L’ARAN può avvalersi di esperti e
collaboratori esterni con modalità di
rapporto stabilite con i regolamenti
adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto
dell’articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto si provvede
alla nomina dei nuovi organi dell’ARAN di
cui all’articolo 46, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei
nuovi organi, e comunque non oltre il
termine di cui al precedente periodo,
continuano ad operare gli organi in carica
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 59 - Modifiche all’articolo
47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. L’articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione
collettiva). - 1. Gli indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale sono
emanati dai Comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle
amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 2, emanati dai rispettivi comitati di
settore, sono sottoposti al Governo che, nei
successivi venti giorni, può esprimere le
sue valutazioni per quanto attiene agli
aspetti riguardanti la compatibilità con le
linee di politica economica e finanziaria
nazionale. Trascorso inutilmente tale
termine l’atto di indirizzo può essere
inviato all’ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di
indirizzo all’ARAN in tutti gli altri casi
in cui è richiesta una attività negoziale.
L’ARAN informa costantemente i comitati di
settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L’ipotesi di accordo è trasmessa dall’ARAN,
corredata dalla prescritta relazione
tecnica, ai comitati di settore ed al
Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di
cui all’articolo 41, comma 2, il comitato di
settore esprime il parere sul testo
contrattuale e sugli oneri finanziari
diretti e indiretti a carico dei bilanci
delle amministrazioni interessate. Fino alla
data di entrata in vigore dei decreti di
attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,
il Consiglio dei Ministri può esprimere
osservazioni entro 20 giorni dall’invio del
contratto da parte dell’ARAN. Per le
amministrazioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo 41, il parere è espresso
dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole
sull’ipotesi di accordo, nonché la verifica
da parte delle amministrazioni interessate
sulla copertura degli oneri contrattuali, il
giorno successivo l’ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla
Corte dei conti ai fini della certificazione
di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui
all’articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei conti certifica l’attendibilità
dei costi quantificati e la loro
compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio. La Corte dei
conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata
positivamente. L’esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la
certificazione è positiva, il presidente
dell’ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi
istruttori e valutazioni sul contratto
collettivo da parte di tre esperti in
materia di relazioni sindacali e costo del
lavoro individuati dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione,
tramite il Capo del Dipartimento della
funzione pubblica di intesa con il Capo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, nell’ambito di un elenco definito di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 2, la designazione di due esperti
viene effettuata dall’ANCI, dall’ UPI e
dalla Conferenza delle Regioni e delle
province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva
della Corte dei conti le parti contraenti
non possono procedere alla sottoscrizione
definitiva dell’ipotesi di accordo. Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell’ARAN,
d’intesa con il competente comitato di
settore, che può dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle
trattative ed alla sottoscrizione di una
nuova ipotesi di accordo adeguando i costi
contrattuali ai fini delle certificazioni.
In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi
precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a
singole clausole contrattuali l’ipotesi può
essere sottoscritta definitivamente ferma
restando l’inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi
nazionali, nonché le eventuali
interpretazioni autentiche sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana oltre che sul sito dell’ARAN e
delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal
presente articolo sono esclusi i giorni
considerati festivi per legge, nonché il
sabato.».
2. Dopo l’articolo 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i
dipendenti pubblici.). - 1.
Decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria
che dispone in materia di rinnovi dei
contratti collettivi per il periodo di
riferimento, gli incrementi previsti per il
trattamento stipendiale possono essere
erogati in via provvisoria previa
deliberazione dei rispettivi comitati di
settore, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative. salvo conguaglio all’atto
della stipulazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di
aprile dell’anno successivo alla scadenza
del contratto collettivo nazionale di
lavoro, qualora lo stesso non sia ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta
l’erogazione di cui al comma 1, è
riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e
con le modalità stabilite dai contratti
nazionali, e comunque entro i limiti
previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali,una
copertura economica che costituisce
un’anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti all’atto del rinnovo
contrattuale.».
Art. 60 - Modifiche all’articolo
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 48 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, le parole:
«40, comma 3.» sono sostituite dalle
seguenti: «40, comma 3 -bis.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
Per le amministrazioni di cui all’articolo
41, comma 2, nonché per le università
italiane, gli enti pubblici non economici e
gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di
cui all’articolo 70, comma 4, gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto
dell’articolo 40, comma 3-quinquies.
Le risorse per gli incrementi retributivi
per il rinnovo dei contratti collettivi
nazionali delle amministrazioni regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale sono definite dal Governo, nel
rispetto dei vincoli di bilancio, del patto
di stabilità e di analoghi strumenti di
contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive
rappresentanze istituzionali del sistema
delle autonomie.»;
c) il comma 6 è abrogato.
Art. 61 - Modifica all’articolo
49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. L’articolo 49 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Interpretazione autentica dei
contratti collettivi). - 1.
Quando insorgano controversie
sull’interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato delle
clausole controverse.
2. L’eventuale accordo di interpretazione
autentica, stipulato con le procedure di cui
all’articolo 47, sostituisce la clausola in
questione sin dall’inizio della vigenza del
contratto. Qualora tale accordo non comporti
oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza
sulla valutazione degli stessi, il parere
del Presidente del Consiglio dei Ministri è
espresso tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze.».
Art. 62 - Modifiche all’articolo
52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o
alle mansioni equivalenti nell’ambito
dell’area di inquadramento ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che
abbia successivamente acquisito per effetto
delle procedure selettive di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera a).
L’esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini
dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione
dei dirigenti e del personale docente della
scuola, delle accademie, conservatori e
istituti assimilati, sono inquadrati in
almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all’interno della stessa area
avvengono secondo principi di selettività,
in funzione delle qualità culturali e
professionali, dell’attività svolta e dei
risultati conseguiti, attraverso
l’attribuzione di fasce di merito. Le
progressioni fra le aree avvengono tramite
concorso pubblico, ferma restando la
possibilità per l’amministrazione di
destinare al personale interno, in possesso
dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno, una riserva di posti comunque
non superiore al 50 per cento di quelli
messi a concorso. La valutazione positiva
conseguita dal dipendente per almeno tre
anni costituisce titolo rilevante ai fini
della progressione economica e
dell’attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l’accesso all’area superiore.
1-ter. Per l’accesso alle posizioni
economiche apicali nell’ambito delle aree
funzionali è definita una quota di accesso
nel limite complessivo del 50 per cento da
riservare a concorso pubblico sulla base di
un corso concorso bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.».
Art. 63 - Procedimenti negoziali
per il personale ad ordinamento
pubblicistico
1. All’articolo 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le
parole: «con cadenza quadriennale per gli
aspetti giuridici e biennale per quelli
economici» sono sostituite dalle seguenti:
«con cadenza triennale tanto per la parte
economica che normativa». Fermo quanto
disposto dal primo periodo, al fine di
garantire il parallelismo temporale della
disciplina della carriera diplomatica
rispetto a quella degli altri comparti del
settore pubblico, il decreto del Presidente
della Repubblica emanato in riferimento al
quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al
biennio 2008-2009 anche per gli aspetti
giuridici.
2. All’articolo 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, il comma 12 è
sostituito dal seguente: «12. La disciplina
emanata con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma 11 ha durata
triennale tanto per la parte economica che
normativa, a decorrere dai termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore dei decreti successivi.».
3. All’articolo 26 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. La disciplina
emanata con il decreto di cui al comma 2 ha
durata triennale tanto per la parte
economica che normativa a decorrere dal
termine di scadenza previsto dal precedente
decreto e conserva efficacia fino alla data
di entrata in vigore del decreto successivo.».
4. All’articolo 34 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Il procedimento
negoziale di cui al comma 1 si conclude con
l’emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica, la cui disciplina ha
durata triennale tanto per la parte
economica che normativa.».
5. All’articolo 80 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Il procedimento
negoziale di cui al comma 1 si conclude con
l’emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica, la cui disciplina ha
durata triennale tanto per la parte
economica che normativa.».
6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
è sostituito dal seguente: «6. Nel caso in
cui la Corte dei conti, in sede di esercizio
del controllo preventivo di legittimità sul
decreto di cui al comma 5, richieda
chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni
devono essere trasmesse entro quindici
giorni.».
7. All’articolo 20 del decreto legislativo
15 febbraio 2006, n. 63, il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. La disciplina
emanata con il decreto di cui al comma 2 ha
durata triennale tanto per la parte
economica che normativa, a decorrere dal
termine di scadenza previsto dal precedente
decreto e conserva efficacia fino alla data
di entrata in vigore del decreto successivo.».
Art. 64 - Modifiche all’articolo
43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 43, comma
5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «40, commi 3-bis e
seguenti».
Art. 65 - Adeguamento ed
efficacia dei contratti collettivi vigenti
1. Entro il 31 dicembre
2010, le parti adeguano i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto alle
disposizioni riguardanti la definizione
degli ambiti riservati, rispettivamente,
alla contrattazione collettiva e alla legge,
nonché a quanto previsto dalle disposizioni
del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi
del comma 1, i contratti collettivi
integrativi vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano la loro
efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono
ulteriormente applicabili.
3. In via transitoria, con riferimento al
periodo contrattuale immediatamente
successivo a quello in corso, definiti i
comparti e le aree di contrattazione ai
sensi degli articoli 40, comma 2, e 41,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituiti,
rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del
presente decreto legislativo, l’ARAN avvia
le trattative contrattuali con le
organizzazioni sindacali e le confederazioni
rappresentative, ai sensi dell’articolo 43,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nei nuovi comparti ed aree di
contrattazione collettiva, sulla base dei
dati associativi ed elettorali rilevati per
il biennio contrattuale 2008-2009.
Conseguentemente, in deroga all’articolo 42,
comma 4, del predetto decreto legislativo n.
165 del 2001, sono prorogati gli organismi
di rappresentanza del personale anche se le
relative elezioni siano state già indette.
Le elezioni relative al rinnovo dei predetti
organismi di rappresentanza si svolgeranno,
con riferimento ai nuovi comparti di
contrattazione, entro il 30 novembre 2010.
4. Relativamente al comparto regioni e
autonomie locali, i termini di cui ai commi
1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31
dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 30,
comma 4.
5. Le disposizioni relative alla
contrattazione collettiva nazionale di cui
al presente decreto legislativo si applicano
dalla tornata successiva a quella in corso.
Art. 66 - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
b) l’articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217;
d) l’articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
e) l’articolo 67, commi da 7 a 12, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
2. All’articolo 11, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, e successive modificazioni, le
parole: «, sulla base delle direttive
impartite dal Governo all’ARAN, sentite l’ANCI
e l’UPI» sono soppresse. È conseguentemente
abrogato l’articolo 23 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
3. All’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo,
il quarto ed il quinto periodo sono
soppressi.
L’Ente nazionale aviazione civile (ENAC),
l’Agenzia spaziale italiana - (ASI), il
Centro nazionale per l’informatica per la
pubblica amministrazione (CNIPA),
l’UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL) sono
ricollocati nell’ambito dei comparti e aree
di contrattazione collettiva ai sensi
dell’articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si
applica interamente il Titolo III del
medesimo decreto legislativo.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti pubblici
Art. 67 - Oggetto e finalità
1. In attuazione
dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n.
15, le disposizioni del presente Capo recano
modifiche in materia di sanzioni
disciplinari e responsabilità dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche in relazione
ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al fine di potenziare il livello di
efficienza degli uffici pubblici e di
contrastare i fenomeni di scarsa
produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice
ordinario delle controversie relative al
procedimento e alle sanzioni disciplinari,
ai sensi dell’articolo 63 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68 - Ambito di applicazione,
codice disciplinare, procedure di
conciliazione
1. L’articolo 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e
sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le
disposizioni del presente articolo e di
quelli seguenti, fino all’articolo
55-octies, costituiscono norme imperative,
ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro
di cui all’articolo 2, comma 2, alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di
responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile, ai rapporti di lavoro di
cui al comma 1 si applica l’articolo 2106
del codice civile. Salvo quanto previsto
dalle disposizioni del presente Capo, la
tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni è definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione del
codice disciplinare, recante l’indicazione
delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla
sua affissione all’ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può
istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la
facoltà di disciplinare mediante i contratti
collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali è
prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento, da instaurarsi e concludersi
entro un termine non superiore a trenta
giorni dalla contestazione dell’addebito e
comunque prima dell’irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente
determinata all’esito di tali procedure non
può essere di specie diversa da quella
prevista, dalla legge o dal contratto
collettivo, per l’infrazione per la quale si
procede e non è soggetta ad impugnazione. I
termini del procedimento disciplinare
restano sospesi dalla data di apertura della
procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce
gli atti della procedura conciliativa che ne
determinano l’inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21,
per le infrazioni disciplinari ascrivibili
al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano,
ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma
4 del predetto articolo 55-bis, ma le
determinazioni conclusive del procedimento
sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi
dell’articolo 19, comma 3.».
Art. 69 - Disposizioni relative
al procedimento disciplinare
1. Dopo l’articolo 55 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis (Forme e termini del
procedimento disciplinare). -
1. Per le infrazioni di minore gravità, per
le quali è prevista l’irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di
dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se il responsabile della struttura ha
qualifica dirigenziale, si svolge secondo le
disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha
qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni più gravi
di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge secondo
le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni
per le quali è previsto il rimprovero
verbale si applica la disciplina stabilita
dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica
dirigenziale, della struttura in cui il
dipendente lavora, anche in posizione di
comando o di fuori ruolo, quando ha notizia
di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1,
primo periodo, senza indugio e comunque non
oltre venti giorni contesta per iscritto
l’addebito al dipendente medesimo e lo
convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con l’eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato,
con un preavviso di almeno dieci giorni.
Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non intende presentarsi, può
inviare una memoria scritta o, in caso di
grave ed oggettivo impedimento, formulare
motivata istanza di rinvio del termine per
l’esercizio della sua difesa. Dopo
l’espletamento dell’eventuale ulteriore
attività istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con
l’atto di archiviazione o di irrogazione
della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell’addebito. In caso di
differimento superiore a dieci giorni del
termine a difesa, per impedimento del
dipendente, il termine per la conclusione
del procedimento è prorogato in misura
corrispondente.
Il differimento può essere disposto per una
sola volta nel corso del procedimento. La
violazione dei termini stabiliti nel
presente comma comporta, per
l’amministrazione, la decadenza dall’azione
disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall’esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non
ha qualifica dirigenziale ovvero se la
sanzione da applicare è più grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
gli atti, entro cinque giorni dalla notizia
del fatto, all’ufficio individuato ai sensi
del comma 4, dandone contestuale
comunicazione all’interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il
proprio ordinamento, individua l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari
ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il
predetto ufficio contesta l’addebito al
dipendente, lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, istruisce e
conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al
comma 1, primo periodo, con applicazione di
termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai
sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per
la contestazione dell’addebito decorre dalla
data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi del comma 3 ovvero dalla data nella
quale l’ufficio ha altrimenti acquisito
notizia dell’infrazione, mentre la
decorrenza del termine per la conclusione
del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia
dell’infrazione, anche se avvenuta da parte
del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora. La violazione dei termini
di cui al presente comma comporta, per
l’amministrazione, la decadenza dall’azione
disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall’esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente,
nell’ambito del procedimento disciplinare, è
effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente
dispone di idonea casella di posta, ovvero
tramite consegna a mano. Per le
comunicazioni successive alla contestazione
dell’addebito, il dipendente può indicare,
altresì, un numero di fax, di cui egli o il
suo procuratore abbia la disponibilità. In
alternativa all’uso della posta elettronica
certificata o del fax ed altresì della
consegna a mano, le comunicazioni sono
effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Il dipendente ha
diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. È esclusa l’applicazione di
termini diversi o ulteriori rispetto a
quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della
struttura o l’ufficio per i procedimenti
disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, né il differimento dei
relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente,
appartenente alla stessa amministrazione
pubblica dell’incolpato o ad una diversa,
che, essendo a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare
in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta
dall’autorità disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti, è
soggetto all’applicazione, da parte
dell’amministrazione di appartenenza, della
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravità dell’illecito
contestato al dipendente, fino ad un massimo
di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente,
a qualunque titolo, in un’altra
amministrazione pubblica, il procedimento
disciplinare è avviato o concluso o la
sanzione è applicata presso quest’ultima. In
tali casi i termini per la contestazione
dell’addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla
data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se
per l’infrazione commessa è prevista la
sanzione del licenziamento o se comunque è
stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio, il procedimento disciplinare ha
egualmente corso secondo le disposizioni del
presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli
effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento
disciplinare e procedimento penale). -
1. Il procedimento disciplinare, che abbia
ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l’autorità
giudiziaria, è proseguito e concluso anche
in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravità, di cui
all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo,
non è ammessa la sospensione del
procedimento. Per le infrazioni di maggiore
gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma
1, secondo periodo, l’ufficio competente,
nei casi di particolare complessità
dell’accertamento del fatto addebitato al
dipendente e quando all’esito
dell’istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare l’irrogazione della
sanzione, può sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello
penale, salva la possibilità di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei
confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non
sospeso, si conclude con l’irrogazione di
una sanzione e, successivamente, il
procedimento penale viene definito con una
sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al
dipendente non sussiste o non costituisce
illecito penale o che il dipendente medesimo
non lo ha commesso, l’autorità competente,
ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi
dall’irrevocabilità della pronuncia penale,
riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l’atto conclusivo
in relazione all’esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si
conclude con l’archiviazione ed il processo
penale con una sentenza irrevocabile di
condanna, l’autorità competente riapre il
procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all’esito del
giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto,
altresì, se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile
al dipendente in sede disciplinare comporta
la sanzione del licenziamento, mentre ne è
stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il
procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto entro
sessanta giorni dalla comunicazione della
sentenza all’amministrazione di appartenenza
del lavoratore ovvero dalla presentazione
dell’istanza di riapertura ed è concluso
entro centottanta giorni dalla ripresa o
dalla riapertura. La ripresa o la riapertura
avvengono mediante il rinnovo della
contestazione dell’addebito da parte
dell’autorità disciplinare competente ed il
procedimento prosegue secondo quanto
previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle
determinazioni conclusive, l’autorità
procedente, nel procedimento disciplinare
ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del
codice di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare).
-
1. Ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori
ipotesi previste dal contratto collettivo,
si applica comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in
servizio, mediante l’alterazione dei sistemi
di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell’assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione
per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell’arco di
un biennio o comunque per più di sette
giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso
di assenza ingiustificata, entro il termine
fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento
disposto dall’amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative
commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di
gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive
dell’onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione
alla quale è prevista l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero
l’estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è
disposto, altresì, nel caso di prestazione
lavorativa, riferibile ad un arco temporale
non inferiore al biennio, per la quale
l’amministrazione di appartenenza formula,
ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche,
una valutazione di insufficiente rendimento
e questo è dovuto alla reiterata violazione
degli obblighi concernenti la prestazione
stessa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai
codici di comportamento di cui all’articolo
54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a),
d), e) ed f), il licenziamento è senza
preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o
certificazioni). -
1. Fermo quanto previsto dal codice penale,
il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la
propria presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal
servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al
medico e a chiunque altro concorre nella
commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il
lavoratore, ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni, è
obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonché il
danno all’immagine subiti
dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di
applicazione della pena per il delitto di
cui al comma 1 comporta, per il medico, la
sanzione disciplinare della radiazione
dall’albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa
o la decadenza dalla convenzione. Le
medesime sanzioni disciplinari si applicano
se il medico, in relazione all’assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che
attestano dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare
per condotte pregiudizievoli per
l’amministrazione e limitazione della
responsabilità per l’esercizio dell’azione
disciplinare). -
1. La condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del
lavoratore dipendente, degli obblighi
concernenti la prestazione lavorativa,
stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai
codici di comportamento di cui all’articolo
54, comporta l’applicazione nei suoi
confronti, ove già non ricorrano i
presupposti per l’applicazione di un’altra
sanzione disciplinare, della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi, in proporzione
all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il
lavoratore, quando cagiona grave danno al
normale funzionamento dell’ufficio di
appartenenza, per inefficienza o
incompetenza professionale accertate
dall’amministrazione ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, è collocato
in disponibilità, all’esito del procedimento
disciplinare che accerta tale
responsabilità, e si applicano nei suoi
confronti le disposizioni di cui
all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34,
commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce il giudizio disciplinare
stabilisce le mansioni e la qualifica per le
quali può avvenire l’eventuale
ricollocamento.
Durante il periodo nel quale è collocato in
disponibilità, il lavoratore non ha diritto
di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza
dell’azione disciplinare, dovuti
all’omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni
sull’insussistenza dell’illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente
infondate, in relazione a condotte aventi
oggettiva e palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili aventi
qualifica dirigenziale, l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione
in proporzione alla gravità dell’infrazione
non perseguita, fino ad un massimo di tre
mesi in relazione alle infrazioni
sanzionabili con il licenziamento, ed
altresì la mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per un importo
pari a quello spettante per il doppio del
periodo della durata della sospensione. Ai
soggetti non aventi qualifica dirigenziale
si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente
configurabile a carico del dirigente in
relazione a profili di illiceità nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento
del procedimento disciplinare è limitata, in
conformità ai principi generali, ai casi di
dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). -
1. Nell’ipotesi di assenza per malattia
protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell’anno solare
l’assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia
la certificazione medica è inviata per via
telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia,
all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalità stabilite per
la trasmissione telematica dei certificati
medici nel settore privato dalla normativa
vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall’articolo 1, comma 810, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dal predetto
Istituto è immediatamente inoltrata, con le
medesime modalità, all’amministrazione
interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli enti del servizio sanitario
nazionale e le altre amministrazioni
interessate svolgono le attività di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di
trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di
lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso
di reiterazione, comporta l’applicazione
della sanzione del licenziamento ovvero, per
i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza
dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L’Amministrazione dispone il controllo in
ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un
solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie
di reperibilità del lavoratore, entro le
quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, sono stabilite con
decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora nonché il dirigente
eventualmente preposto all’amministrazione
generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l’osservanza
delle disposizioni del presente articolo, in
particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell’interesse della
funzionalità dell’ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo,
le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneità
psicofisica). -
1. Nel caso di accertata permanente
inidoneità psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
di cui all’articolo 2, comma 2,
l’amministrazione può risolvere il rapporto
di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati, per il personale delle
amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonché degli enti
pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica
dell’idoneità al servizio, anche ad
iniziativa dell’Amministrazione;
b) la possibilità per l’amministrazione, nei
casi di pericolo per l’incolumità del
dipendente interessato nonché per la
sicurezza degli altri dipendenti e degli
utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in
attesa dell’effettuazione della visita di
idoneità, nonché nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di
idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed
economico della sospensione di cui alla
lettera b), nonché il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi
adottati dall’amministrazione in seguito
all’effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l’amministrazione, di
risolvere il rapporto di lavoro nel caso di
reiterato rifiuto, da parte del dipendente,
di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies (Identificazione del
personale a contatto con il pubblico). -
1. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche che svolgono attività a contatto
con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante
l’uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di
lavoro.
2. Dall’obbligo di cui al comma 1 è escluso
il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, su proposta del Ministro
competente ovvero, in relazione al personale
delle amministrazioni pubbliche non statali,
previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.».
Art. 70 - Comunicazione della
sentenza
1. Dopo l’articolo
154-bis del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art.
154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1.
La cancelleria del giudice che ha
pronunciato sentenza penale nei confronti di
un lavoratore dipendente di
un’amministrazione pubblica ne comunica il
dispositivo all’amministrazione di
appartenenza e, su richiesta di questa,
trasmette copia integrale del provvedimento.
La comunicazione e la trasmissione sono
effettuate con modalità telematiche, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, entro trenta giorni dalla data del
deposito.».
Art. 71 - Ampliamento dei poteri
ispettivi
1. All’articolo 60 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica è istituito l’Ispettorato per la
funzione pubblica, che opera alle dirette
dipendenze del Ministro delegato.
L’Ispettorato vigila e svolge verifiche
sulla conformità dell’azione amministrativa
ai principi di imparzialità e buon
andamento, sull’efficacia della sua attività
con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure,
sul corretto conferimento degli incarichi,
sull’esercizio dei poteri disciplinari,
sull’osservanza delle disposizioni vigenti
in materia di controllo dei costi, dei
rendimenti, dei risultati, di verifica dei
carichi di lavoro. Collabora alle verifiche
ispettive di cui al comma 5.
Nell’ambito delle proprie verifiche,
l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di
Finanza che opera nell’esercizio dei poteri
ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per
le predette finalità l’Ispettorato si avvale
altresì di un numero complessivo di dieci
funzionari scelti tra esperti del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero
dell’interno, o comunque tra il personale di
altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
l’articolo 56, comma 7, del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per l’esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare,
al corretto conferimento degli incarichi e
ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei
dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell’articolo 53.
L’Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di
cittadini o pubblici dipendenti circa
presunte irregolarità, ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, può richiedere
chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l’amministrazione interessata ha
l’obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A
conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall’ispettorato
costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell’individuazione delle
responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all’articolo 55, per
l’amministrazione medesima.
Gli ispettori, nell’esercizio delle loro
funzioni, hanno piena autonomia funzionale
ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le
condizioni, di denunciare alla Procura
generale della Corte dei conti le
irregolarità riscontrate.».
Art. 72 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) l’articolo 56 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. All’articolo 5, comma 4, della legge 27
marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi
termini diversi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro,» sono
soppresse.
Art. 73 - Norme transitorie
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto non è
ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione
di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi
arbitrali di disciplina. I procedimenti di
impugnazione di sanzioni disciplinari
pendenti dinanzi ai predetti collegi alla
data di entrata in vigore del presente
decreto sono definiti, a pena di nullità
degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
2. L’obbligo di esposizione di cartellini o
targhe identificativi, previsto
dall’articolo 55-novies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall’articolo 69 del presente
decreto, decorre dal novantesimo giorno
successivo all’entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non
incompatibili con quelle del presente
decreto, concernenti singole amministrazioni
e recanti fattispecie sanzionatorie
specificamente concernenti i rapporti di
lavoro del personale di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, continuano ad essere
applicabili fino al primo rinnovo del
contratto collettivo di settore successivo
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 74 - Ambito di applicazione
1. Gli articoli 11, commi
1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61,
62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi
1 e 3, rientrano nella potestà legislativa
esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettere l)
ed m), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15,
comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2,
24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e
l’articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano
norme di diretta attuazione dell’articolo 97
della Costituzione e costituiscono principi
generali dell’ordinamento ai quali si
adeguano le regioni e gli enti locali, anche
con riferimento agli enti del Servizio
sanitario nazionale, negli ambiti di
rispettiva competenza.
3. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono determinati, in
attuazione dell’articolo 2, comma 5, della
legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità
di applicazione delle disposizioni, anche
inderogabili, del presente decreto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche
con riferimento alla definizione del
comparto autonomo di contrattazione
collettiva, in considerazione della
peculiarità del relativo ordinamento, che
discende dagli articoli 92 e 95 della
Costituzione. Fino alla data di entrata in
vigore di ciascuno di tali decreti, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
continua ad applicarsi la normativa
previgente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinati i limiti e
le modalità di applicazione delle
diposizioni dei Titoli II e III del presente
decreto al personale docente della scuola e
delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale, nonché ai tecnologi e
ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque esclusa la costituzione degli
Organismi di cui all’articolo 14 nell’ambito
del sistema scolastico e delle istituzioni
di alta formazione artistica e musicale.
5. Le disposizioni del presente decreto
legislativo si applicano nei confronti delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le attribuzioni previste
dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
|