|
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001) Testo
coordinato con le modifiche apportate dal
D.L.vo
n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della
Legge n.
15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni
Sommario
Il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Vista la legge 23
ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l’articolo 2; Vista la legge 15
marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’articolo 1, comma
8, della legge 24 novembre 2000, n. 340: Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7
febbraio 2001; Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in
data 8 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente
in data 27 e 28 febbraio 2001; Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001; Su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione
pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - Principi generali
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97,
comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella
dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche
mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici
ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del
lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a
statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei
rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall’articolo 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2. Fonti
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza
e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A
tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei
programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione
amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per
l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. ([1])I
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo([2]).
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano
discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri
e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all’articolo 45, comma
2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e
3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui
all’articolo 47-bis, ([3])
o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti
collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per
violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione
collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.([4])
Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico
1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego
del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362,
e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto
pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della
carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo
ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa
della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità
ai princìpi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.
168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi
di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive
generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico
di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed
al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. ([5])
Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo
e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro. A tali
amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta
collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice
dell’ente.
Art. 5. Potere di Organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei princìpi di cui
all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa.
2. ([6])
Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2,
comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai
sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in
particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito
degli uffici.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati
all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure
previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. ([7])Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità
amministrative indipendenti.
Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche
1. ([8])
Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli
uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche
sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma
1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 9.
Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non
possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerari età di personale, anche temporanea, nell’ambito dei
contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le
amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
si applica l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31
dicembre dell’anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti
necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento
di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal
proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono
approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione
triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei
ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4-bis. ([9])
Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i
suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei
competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari
allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono
preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve
le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche
del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono
devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette.
Art. 6-bis. Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione
della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni ([10])
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché
gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio
dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e
di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente
prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie
di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e
di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni
organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente
articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione
dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di
riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto
dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di
mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno
delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano
sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri
verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia
di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del
personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286
Art. 7. Gestione delle risorse umane
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento
e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica,
scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento
del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo
altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente
rese.
6. ([11])
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze
di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di
natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali
o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del
bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma
3, del presente decreto. ([12])
6-bis. ([13])
Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
6-ter. ([14])
I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui
al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non
si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei
nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di
cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6-quater. ([15])Le
disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di
valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 7-bis. Formazione del personale ([16])
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione
delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di
gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un
piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando
o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze
necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle
assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei
limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle
risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio
di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori
interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli
obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla
comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 8. Costo del lavoro, risorse finanziarie e
controlli
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la
spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella
evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate
in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di
programmazione e di bilancio.
2. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e
nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché
negli enti di cui all’articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Art. 9. Partecipazione sindacale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti
collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della
partecipazione. ([17])
TITOLO II - Organizzazione
Capo I - Relazioni con il pubblico
Art. 10. Trasparenza delle amministrazioni
pubbliche
1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del
procedimento, definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), i
modelli e i sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all’articolo 18 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale
degli uffici di cui all’articolo 11, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei progetti
finalizzati di cui all’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11. Ufficio relazioni con il pubblico
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, individuano, nell’ambito della propria struttura uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l’utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell’ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative
di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni
dello Stato, per l’attuazione delle iniziative individuate nell’ambito
delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all’approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme
vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con
il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per
il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure e
all’incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in
possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L’organo di vertice della gestione dell’amministrazione o dell’ente
verifica l’efficacia dell’applicazione delle iniziative di cui al comma 6,
ai fini dell’inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale
del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente
valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del
dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute
ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini di un’adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento
annualmente individua le forme di pubblicazione.
Art. 12. Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche
creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di
tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento,
un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.
Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici
dirigenziali ed attribuzioniArt. 13. Amministrazioni destinatarie
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all’articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana
le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la
gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle
risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto
dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti
dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a
tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e
consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall’autorità di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi
di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale. Con effetto dall’entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano
pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lett.
p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall’articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
Art. 15. Dirigenti
1. ([18])Nelle
amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è
articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all’articolo 23. Restano salve
le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché
negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del
dirigente generale, il dirigente preposto all’ufficio di più elevato
livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell’incarico, al
restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l’Avvocatura generale dello Stato,
le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo
sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato,
del Presidente della Corte dei conti e dell’Avvocato generale dello Stato;
le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari
generali dei predetti istituti.
Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri,
i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di
sua competenza;
a-bis) ([19])
propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento
dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione
del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all’articolo 6, comma 4;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi
che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse
umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo
in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti,
delle misure previste dall’articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e
di transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1,
della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche
direttive dell’organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non
siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
l-bis) ([20])
concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare
i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei
dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull’attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a
più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari
programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali
di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Art. 17. Funzioni dei dirigenti
1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da
essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche
con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) ([21])concorrono
all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari
allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
e-bis) ([22])
effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel
rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e
tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi
incentivanti.
1-bis. ([23])
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato,
alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d)
ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più
elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni
caso l’articolo 2103 del codice civile anche ai sensi di quanto previsto
all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis.([24])
Art. 17-bis. Vicedirigenza ([25])
1. ([26])
La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l’istituzione di un’apposita separata area della vicedirigenza nella quale
è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3,
che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette
posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente
ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al
presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli
altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure
concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I
dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui
all’articolo 17.
Art. 18. Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei
rendimenti
1. Sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 59 del presente
decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all’Istituto
nazionale di statistica-ISTAT l’elaborazione di norme tecniche e criteri
per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione-AIPA, l’elaborazione di
procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
standards.
Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali ([27])
1. ([28])
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si
tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata,
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e
della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate
all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica
l’articolo 2103 del codice civile.
1-bis. ([29])
L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti
di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i
criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e
le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1,
secondo periodo. L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di
riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione
negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è
tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un
preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo
incarico.
2. ([30])
Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi
definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,
nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né
eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere
inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età
per il collocamento a riposo dell’interessato.([31])
Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti
dall’articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del
rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda
fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni
equiparate, la durata dell’incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per
i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato
nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto.([32])
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
e nelle percentuali previste dal comma 6.([33])
4. ([34])
Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di
cui all’articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli
di cui all’articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di
cui all’articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati
dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere
inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi
sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare
e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione,([35])
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per
almeno un quinquennio,([36])
anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono
gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una
indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità
di servizio.
6-bis. ([37])
Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda
fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali previste
dai commi 4, 5-bis e 6 , è arrotondato all’unità inferiore, se il primo
decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o
superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.
7. ([38])
8. ([39])
Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, cessano decorsi
novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli
enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero
degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni
di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Art. 20. Verifica dei risultati
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i
dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini
e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da
parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla
data di entrata in vigore di tale decreto, provvedimenti dei singoli
ministeri interessati.
Art. 21. Responsabilità dirigenziale
1. ( [40])
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma
restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente
a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. ([41])
Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del
quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici,
degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la
retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in
relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per
cento.
2. ([42])
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica
e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Art. 22. Comitato dei garanti. ([43])
1. I provvedimenti di cui all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono
adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto
del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l’incarico
non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei
conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati
rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all’articolo
13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, scelto tra un esperto
scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra
dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente
agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro
che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati
fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica
dell’amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la
durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la
corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
prescinde dal parere.
Art. 23. Ruolo dei dirigenti ([44])
1. ([45])
In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella
seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da
garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda
fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all’articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali
generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all’articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno cinque anni ([46])
senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per le ipotesi
di responsabilità dirigenziale.
2. ([47])
Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l’incarico di direzione di
uffici dirigenziali generali o equivalenti prima dell’entrata in vigore
del presente decreto, il termine di cui all’articolo 23, comma 1, terzo
periodo, del decreto legislativo n.165 del 2001, rimane fissato in tre
anni.
Art. 23-bis. Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e
privato ([48])
1. In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti
esigenze organizzative, in aspettativa ([49])
senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali
provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la
disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi
consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della
qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali
abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l’incarico è espletato
presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei
periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento
dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all’articolo 19, comma 10, sono collocati a
domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi
incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego
dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti
esigenze organizzative.([50])
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il
collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di
valutare ragioni ostative all’accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di
cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non
può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di
vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha
stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere
l’attività. Ove l’attività che si intende svolgere sia presso una impresa,
il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle
funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento
all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l’imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi
che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del
comma 5.
7. ([51])Sulla
base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso
dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre
pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del
trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti
protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai
fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque
applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di
polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e
gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità
e le procedure attuative del presente articolo.
Art. 24. Trattamento economico
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.([52])
La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento
accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi
organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
1-bis. ([53])
Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il
30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al
netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività’.
1-ter. ([54])
I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la
componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal
comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente
dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli
incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La
disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del
Servizio sanitario nazionale e dall’attuazione del medesimo comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. ([55])
La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati
della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile
qualora l’amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione
di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2. ([56])
Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dell’articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i
valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico
accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con
l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a
quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall’articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi
dell’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché
dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell’ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui all’articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso
di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante
personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il
trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti
del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all’articolo 3, comma
2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per
l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell’innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell’offerta formativa. Le università possono destinare
allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente
stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi
compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che
svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi
dell’Unione europea e internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi
di cui all’articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
7. ([57])
I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del dei ruoli
di cui all’articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento
economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le
risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in
appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. ([58])
Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche
1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita
la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità
giuridica ed autonoma a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici
sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli
effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto
conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
anche non appartenenti all’amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione,
di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare,
il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri
di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni
sindacali.
3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta
educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse
e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati,
ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al
fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per
l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione
scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e
vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione, all’atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per
quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e
delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell’amministrazione scolastica responsabili dell’articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce
le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad
università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra
loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla
dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento
e la durata dell’incarico, facendo salve le posizioni degli attuali
direttori di ruolo.
10. Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati
sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all’obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli
nell’ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della
formazione di cui all’articolo 29. In tale ultimo caso l’inquadramento
decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di
cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una
istituzione scolastica autonoma.
Art. 26. Norme per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in
possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio
effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è altresì consentita ai
candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo
medesimo.
2. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si
deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo
personale all’atto dell’inquadramento nella qualifica di dirigente. È
assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura
organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al
comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere
disposto alcun incremento dalle dotazioni organiche per ciascuna delle
attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
Art. 27. Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non
statali
1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai princìpi dell’articolo 4 e del presente capo i
propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi
regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione
Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia
([59])
1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene
per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
2. ([60])
Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio, dottorato di ricerca o del([61])
se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole
di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito
di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono,
altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto
per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purché muniti di diploma di laurea ovvero, se in possesso di diploma di
laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un
periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od
organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti
muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private,
collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono
essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di
esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle
strutture stesse.
4. ([62])
Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito,
previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono
sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per
cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di
ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché,
nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva;
e) l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l’applicazione presso
amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di
durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione
con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie
istituzioni formative pubbliche o private.
7. ([63])
In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano,
entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che
si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento
della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre
di ciascun anno.
7-bis. ([64])
Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun
anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli,
alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai
sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando,
fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e
del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente
aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate,
con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma 2,
secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di
1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 1.500
migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 28-bis - Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia
([65])
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’accesso
alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a
quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio
dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami
indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di
singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da
mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti
di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico
aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle
attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I
contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano
maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri
soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei
bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze
dell’Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca. A tale fine le
amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto
del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni
di livello dirigenziale generale all’interno delle stesse ovvero del
personale appartenente all’organico dell’Unione europea in virtù di un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti
dall’amministrazione e, anteriormente al conferimento dell’incarico, sono
tenuti all’espletamento di un periodo di formazione presso uffici
amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un organismo
comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è
completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo
pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge
presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli
indicati dall’amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo
di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell’articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli
uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità
acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per
l’immissione in ruolo di cui all’articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l’espletamento del periodo di formazione
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole
amministrazioni nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica,
comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di
almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori
formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già
vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua
indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all’articolo 25, ovvero
dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che
si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo
per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di
cessazione dal servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del
25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un
concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale.
Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per
titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di
formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a
norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti
determinato ai sensi del comma 2 dopo l’avvio delle procedure di
inquadramento di cui all’articolo 25, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di
un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell’esito
del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali
posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quale preside
incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto
dal decreto di cui all’articolo 25, comma 2, comprende periodi di
tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di
formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di
svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che
individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo
stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione
al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio
prestato.
5. In esito all’esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l’hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo
l’avvio delle procedure d’inquadramento di cui all’articolo 25, il 50 per
cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei
requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell’ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto
della nomina sono depennati dalla graduatoria. L’assegnazione della sede è
disposta sulla base dei princìpi del presente decreto, tenuto conto delle
specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina
continuano a svolgere l’attività docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per
almeno tre mesi. Dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione
della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di
presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel
limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva,
anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i
diversi settori. L’accoglimento della domanda è subordinato all’esito
positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la
funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici.
Art. 29-bis Mobilità intercompartimentale([66])
1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di
contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le
Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione.
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e
accessi
Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse
1. ([67])
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche
le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i
criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole
dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o
sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente
in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la
conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative,
sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche
volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2. ([68])
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso
sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi
volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di
mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. ([69])
Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo,
in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. ([70])
L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene
previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio,
posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della
presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. ([71])
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni
di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta
ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al
personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e
del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui
all’articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. ([72])
Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo
dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa amministrazione.
Art. 31. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di
attività
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o
privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Art. 32. Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e
temporaneo servizio all’estero
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di
appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni
interessate, d’intesa con il Ministero degli affari esteri ed il
Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati
membri dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione e di altri
Stati con cui l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché
presso gli organismi dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l’Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni
di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse,
ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall’Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti
gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza
maturata all’estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli
interessati.
Art. 33. Eccedenze di personale e mobilità
collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale
sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di
cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo.
Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l’articolo 4,
comma 11 e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed
integrazioni.
1-bis. ([73])
La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle
eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai
fini della responsabilità per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende
raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco
di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli
interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del
personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei
motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all’interno della
medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche
del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato,
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei
relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle
proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si
procede all’esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del
personale eccedente, o di una sua parte. L’esame è diretto a verificare le
possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell’ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell’ambito della Provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l’accordo o
con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle
parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con l’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude
in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali
e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del
comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della provincia o in quello
diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia
preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad
un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro
mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini
della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo
familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34. Gestione del personale in disponibilità
1. ([74])
Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo
l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e
per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e
gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in altre
amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
realizzando opportune forme di coordinamento con l’elenco di cui al comma
3.
3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati
i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all’organizzazione
del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai princìpi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, per la durata
massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell’indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si
intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti
dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale di riferimento
per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi
dell’articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di
incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilità volontaria.
6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla
verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell’apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli
enti che hanno dichiarato il dissesto.
Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del personale
([75])
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con
esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti
di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. ([76])
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare
secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale
collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette
strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi
elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito
nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito
dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in
disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con
l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il
concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. ([77])
Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione
di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica
direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le
altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono
nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. ([78])
Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del
personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34,
comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse
all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica
l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.
Art. 35. Reclutamento del personale
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai
princìpi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso
dall’esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e
profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per
specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale
della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni,
tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti princìpi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
4. ([79])
Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure
concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
4-bis. ([80])
L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche
alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti
superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e
tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti
dall’articolo 36.
5-bis. ([81])
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. ([82])
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di
condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante
specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza
dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di
servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico
risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.
Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile ([83])
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall’articolo 35.
2. ([84])
Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità
organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni
di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d),
del comma 1, dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per
quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento
alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è
possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di
funzioni direttive e dirigenziali.
3. ([85])
Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro
il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige
una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di
irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la
retribuzione di risultato.
4. ([86])
Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui
al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei
lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente
decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione
dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. ([87])
Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano
esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
Art. 37. Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso
alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28 definisce il
livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i
livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si
riferisce il bando, e le modalità per l’accertamento della conoscenza
medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1
non si applica.
Art. 38. Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea
1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono accedere
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell’interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per
i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al
comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell’ammissione al concorso e della nomina.
Art. 39. Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e
tirocinio per portatori di handicap
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di
assunzione per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 45, comma 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste
dall’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
TITOLO III - Contrattazione collettiva e
rappresentatività sindacale
Art. 40. Contratti collettivi nazionali e
integrativi
1. ([88])
La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative
alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli
5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e
47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti
fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la
dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale
riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale, per gli effetti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell’ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni
contrattuali per specifiche professionalità
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la
durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina
giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma
5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità
della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3. A tale fine destina
al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale
una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque
denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito
territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi
nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede
decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento
della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione
interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità
economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio
di ogni anno, all’ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria
raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli
di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La
contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito
assicurando l’invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o
nell’area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di
utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando
i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la
contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive
alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione
nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei
vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del
contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa è correlato all’affettivo rispetto dei principi
in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in
ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme
di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle
finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione
negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano
applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 40-bis. Controlli in materia di contrattazione
integrativa([89])
1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione
dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei
conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli
analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di
bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni
di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti
integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai
competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 40,
comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di
richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può
procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il
riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, inviano
entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
al Ministero dell’economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, d’intesa con la Corte dei conti e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate
ai fondi per la contrattazione integrativa sia all’evoluzione della
consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri
improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla
valorizzazione dell’impegno e della qualità della performance individuale,
con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse
alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità
eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai
sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo
permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano
la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i
contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma
1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La
relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito
alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei
cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata
predispone un modello per la valutazione, da parte dell’utenza,
dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei
servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse
per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche
interessate dalla contrattazione integrativa.
5. Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla
contrattazione integrativa
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, è fatto
divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo
previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
Art. 41. Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN([90])
1. Il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze
relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono
esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze
associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore
che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di
deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di
indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di accordo nell’ambito della
procedura di contrattazione collettiva di cui all’articolo 47, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. E’ costituito un comitato di settore nell’ambito della Conferenza
delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all’articolo 40,
comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti
dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale
comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E’ costituito un
comitato di settore nell’ambito dell’Associazione nazionale dei Comuni
italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e
dell’Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all’articolo
40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti
locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e
provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il
Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia
e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle
diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli
indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, nonché, per i
rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie
fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze
rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti
pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere
l’ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono
stipulare con l’ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia
di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell’ambito del
regolamento di organizzazione dell’ARAN per assicurare il miglior raccordo
tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l’ARAN, a
ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40,
comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.
Art. 42. Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n.
421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e
delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui
al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei
contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in
proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli
23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni
derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui
al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali
di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai
commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale
mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e
le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell’articolo 43, sono definite la composizione dell’organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale
e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere
garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,
in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto
e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo. Per la
presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni
sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto
non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila
dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze
unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste
dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze
unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi
o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi
che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo, stabiliscono i
criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della
rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti
di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali aziendali dall’articolo 9 o da altre disposizioni della legge e
della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai
fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione
o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o
enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro
funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del
comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell’articolo 40,
comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l’istituzione.
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell’organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell’ambito della
provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, si applica quanto
previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n.
430.
Art. 43. Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione
collettiva
1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la
media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito
considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti
ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o
area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno
il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato
elettorale nel medesimo ambito.
4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione
degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i
comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali
alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma
1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo 40, commi
3-bis e seguenti,([91])
dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria
del personale.
6. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall’articolo 50, comma 1, e dei contratti
collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei
commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del
comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell’area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata
dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi all’ARAN
non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione
sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe l’ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione
pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie
è istituito presso l’ARAN un comitato paritetico, che può essere
articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini
della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell’area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione
dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando
la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato
nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici
giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano e delle regioni Valle D’Aosta e Friuli-Venezia Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi
diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali
considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le
organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d’Aosta,
i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati.
Art. 44. Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del
lavoro
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce
nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma
di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di
amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle
commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Art. 45. Trattamento economico
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo
quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo
47-bis, comma 1,([92]) è
definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di
cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. ([93])
I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni
legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola l’amministrazione;
c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
3-bis. ([94])
Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei
dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse
nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi
che si prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Art. 46. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate
dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale. L’ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi
ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla
assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell’attuazione della legge 12 giugno 1990, n.
146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali
sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell’articolo 2 della legge
citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza
dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite
intese, l’assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito
territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione
all’articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto
ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni
dell’ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. ([95])
L’ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a
cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei
comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di
fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l’ARAN si avvale della
collaborazione dell’ISTAT per l’acquisizione di informazioni statistiche e
per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L’ARAN si
avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell’economia e delle
finanze che garantisce l’accesso ai dati raccolti in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale
e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
il costo del lavoro pubblico.
4. L’ARAN effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e
presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell’economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto
in cui verifica l’effettività e la congruenza della ripartizione fra le
materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione
nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le
principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale
ed integrativa.
5. Sono organi dell’ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell’ARAN è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente
rappresenta l’agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del
lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale,
anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il
Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una
sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra
attività professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, è
collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo
l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro
componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla
pubblica amministrazione e dal presidente dell’Agenzia che lo presiede;
due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle
finanze e gli altri due, rispettivamente, dall’ANCI e dall’UPI e dalla
Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina
la strategia negoziale e ne assicura l’omogeneità’, assumendo la
responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le
trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti
di indirizzo. Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a
maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica
quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola
volta
7-bis. ([96])
Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire
funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi
o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei
cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali.
L’incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere
professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o
politiche. L’assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce
presupposto necessario per l’affidamento degli incarichi dirigenziali
nell’agenzia.
8. Per la sua attività, l’ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è
definita, sentita l’ARAN, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e
l’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a
ciascun triennio contrattuale;([97])
b) di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che
se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato mediante l’assegnazione di
risorse pari all’ammontare dei contributi che si prevedono dovuti
nell’esercizio di riferimento. L’assegnazione è effettuata annualmente
sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge
annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di
base dello stato di previsione del ministero dell’economia e finanze;([98])
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale,
previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-città.
10. L’ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono
direttamente al bilancio dell’ARAN i contributi di cui al comma 8. L’ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l’organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono
soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero dell’economia e delle finanze, adottati d’intesa con la
Conferenza unificata ([99])
da esercitarsi entro quarantacinque giorni ([100])
dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al
controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN è definito in base ai
regolamenti di cui al comma 10.([101])
Alla copertura dei relativi posti si provvede nell’ambito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle
norme di diritto privato.
12. L’ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche
di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai
regolamenti di cui al comma 10.([102])
I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato
giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza. Ad essi sono attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di
comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché
ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale
direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti
rappresentati, con oneri a carico di questi. L’ARAN può avvalersi di
esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i
regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell’articolo 7,
commi 6 e seguenti. ([103])
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie
tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2.
Art. 47 – Procedimento di contrattazione collettiva ([104])
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al
Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni
per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee
di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale
termine l’atto di indirizzo può essere inviato all’ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all’ARAN in tutti
gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L’ARAN informa
costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L’ipotesi di accordo è trasmessa dall’ARAN, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro
10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui
all’articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico
dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata
in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni
dall’invio del contratto da parte dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui
al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nonché la
verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli
oneri contrattuali, il giorno successivo l’ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l’attendibilità’
dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici
giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.
L’esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il
presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni
sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni
sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della
funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, nell’ambito di un elenco definito di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di
cui all’articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene
effettuata dall’ANCI, dall’ UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle
province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell’ARAN,
d’intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla
sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi
contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione
della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non
positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l’ipotesi può essere
sottoscritta definitivamente ferma restando l’inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali
interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni
interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi
i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.
Art. 47-bis – Tutela retributiva per i dipendenti pubblici ([105])
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per
il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento
stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione
dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative. salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo
stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l’erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei
rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti
dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse
contrattuali,una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo
contrattuale
Art. 48. Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e verifica
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni,
l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato
di cui all’articolo 40, comma 3 –bis. ([106])
2. ([107])
Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, nonché per le
università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le
istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui
all’articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel
rispetto dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli
incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali
delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di
bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento
della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l’indicazione della copertura
complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con
apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del
contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in ragione dell’ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il
personale dell’amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi
oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e
per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di
spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse
forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita
autorizzazione legislativa.
6. ([108])
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di
controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il
personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte
dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da
amministrazioni ed enti pubblici.
Art. 49 – Interpretazione autentica dei contratti collettivi ([109])
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le
procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin
dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti
oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi,
il parere del Presidente del Consiglio dei ministri è espresso tramite il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 50. Aspettative e permessi sindacali
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un
apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell’articolo 43.
2. La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità
di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra
le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base
della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area
separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva,
garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l’applicazione
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di
quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il
numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica
elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti
elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare
al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n.
93.
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
Art. 51. Disciplina del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3,
comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal
numero dei dipendenti.
Art. 52. Disciplina delle mansioni
1. ([110])
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che
abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di
cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni
non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di
direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti
assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di
selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali,
dell’attività’ svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per
l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei
titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e
dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area
superiore.
1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito
delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite
complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base
di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per
la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione,
il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica
superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per
sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel
termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è
assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore
è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde
personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa
grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista
dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I
medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di
cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare
il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore.
Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi
1. ([111])
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista
dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli
articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme
altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508
nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. ([112])
Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate
alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito
negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e
procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i
rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente
previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi
che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività
d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia
di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi
quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a
tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e
doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o
inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla
partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è
corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi
per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita; f-bis) ([113])
da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione
di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno,
gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le
procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal
presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi
sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del
bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza
la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare
per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come
corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma
1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite
alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere
richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per
l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa
se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da
parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per
provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da
amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al
comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti
sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno
precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso
lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione nella
quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai
princìpi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si
intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e
con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non
hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se
comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato
incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno
dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al
comma 11.
14. ([114])
Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo
1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi
percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e
doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi
di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e
dell’ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti,
mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per
via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la
durata e il compenso dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno
il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti
l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. ([115])
Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14
non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I
soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma
11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti , adotta le
relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il
contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. ([116])
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del
presente articolo e dell’ articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione
pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi
di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
Art. 54. Codice di comportamento
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, definisce un codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in
relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di
assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai
cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al
dipendente all’atto dell’assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’ARAN indirizzi, ai sensi
dell’articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4, affinché il codice
venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene
sottoposto all’adesione degli appartenenti alla magistratura interessata.
In caso di inerzia il codice è adottato dall’organo di autogoverno.
5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo
43 e le associazioni di utenti e consumatori, l’applicabilità del codice
di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e
specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno
specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui
al presente articolo.
Art. 55- Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative ([117])
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si
applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma
1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto
dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice
disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso
della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di
disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione
disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un
termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e
comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa
da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I
termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di
conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti
della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento
sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai
sensi dell’articolo 19, comma 3.
Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare ([118])
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di
dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della
struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del
comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi
di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si
svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui
il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo,
quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque
non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente
medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un
preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o,
in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di
rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento
dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare
ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale
ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma
1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia
del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all’interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1,
secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo
convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva
l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la
contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del
termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se
avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso
in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite
consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di
cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa
all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata
postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli
atti istruttori del procedimento. E’ esclusa l’applicazione di termini
diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio per
i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni
pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la
sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti
per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità’ disciplinare procedente
ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione,
da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad
un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato
o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere
alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è
prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha
egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le
determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità’ giudiziaria, è
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo
periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni
di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo,
l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità
dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito
dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare
fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale
viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce
che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce
illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso,
l’autorità’ competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine
di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità’ della pronuncia penale,
riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto
conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed
il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità’
competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede
disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata
applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del
lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è
concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La
ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione
dell’addebito da parte dell’autorità’ disciplinare competente ed il
procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai
fini delle determinazioni conclusive, l’autorità’ procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento
nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque
per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata
ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine
fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della
dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso
di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore
al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione
di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione
degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento è senza preavviso.
Art. 55-quinquies False attestazioni o
certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di
una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza
o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato
di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità
penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il
danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione
nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il
danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per
il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla
convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,
in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che
attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente
documentati.
Art.55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte
pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità
per l’esercizio dell’azione disciplinare
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi
confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di
un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona
grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione
ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in
disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui
all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il
provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le
mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale
ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità,
il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti
all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i
soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita,
fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili
con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il
doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del
dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni
concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in
conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è
inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei
certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità, all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio
sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le
attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia
di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento
ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie
locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché
il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli
21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies. Permanente inidoneità psicofisica
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2,
comma 2, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli
enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità’ al servizio,
anche ad iniziativa dell’Amministrazione;
b) la possibilità per
l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità’ del dipendente
interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti,
di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione
di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito
all’effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di
lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di
sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies. Identificazione del personale a contatto con il
pubblico
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio
nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall’obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da
ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione
ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione
al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
Art. 56. Impugnazione delle sanzioni disciplinari ([119])
Art. 57. Pari opportunità
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il
principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità
fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla
loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei
Comitati pari opportunità nell’ambito delle proprie disponibilità di
bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui
all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della
Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
TITOLO V - Controllo della spesa
Art. 58. Finalità
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche
articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede
alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a
tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e
statistici definiti o valutati dall’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle
indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di
integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che
rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la
razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le
informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le
amministrazioni e gli enti interessati.
Art. 59. Rilevazione dei costi
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari
alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed
i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica al fine di rappresentare i profili
economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni
di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione
dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere
sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento.
Art. 60. Controllo del costo del lavoro
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione
della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle
relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate
derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. ([120])
Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni
anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con
cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti
di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa
relazione determina, per l’anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l’applicazione delle misure di cui all’articolo 30, comma 11,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse,
a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche all’Unione delle
province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM), per
via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di
pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all’articolo 70,
comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal
Ministero del tesoro, d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione
pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili
presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in
ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione
pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate
anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle
spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi
nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità
riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini
dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi
di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le
funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all’articolo 2, comma 1, lettera b)
del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti di cui all’articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983,
n. 93.
6. ([121])
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che
opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato vigila
e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi
di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia della sua attività con
particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle
procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei
poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia
di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei
carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.
Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della
Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti
dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l’Ispettorato si avvale di
un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra
il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o
fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai
rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell’articolo 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione
degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’ispettorato
costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle
responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo
55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle
loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne
ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte
dei conti le irregolarità riscontrate.
Art. 61. Interventi correttivi del costo del
personale
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e
salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano
prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti
previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, informato dall’amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l’adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l’equilibrio del bilancio. La relazione è
trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego istituito presso il CNEL.
1-bis. ([122])
Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai
rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri
aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti
direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla
finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del
codice di procedura civile.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del
bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze
della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di
altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova
disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito
di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
Art. 62. Commissario del Governo
1. Il Commissario del Governo, fino all’entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è
responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli
enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati
attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all’articolo
60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite
il Commissario del Governo.
TITOLO VI - Giurisdizione
Art. 63. Controversie relative ai rapporti di
lavoro
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità
dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini
della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione
davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella
controversia non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche
effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui
all’articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto
anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali di cui all’articolo 40.
Art. 63-bis. Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro ([123])
1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la
corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all’articolo
3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive,
l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza
del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 64. Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all’articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione
concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di
un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall’ARAN ai
sensi dell’articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova
udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la
comunicazione, a cura della cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilità di un accordo sull’interpretazione autentica del contratto o
accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.
All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola
si applicano le disposizioni dell’articolo 49. Il testo dell’accordo è
trasmesso, a cura dell’ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la
quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla
sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per
l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La
sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di
deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti
a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma
dell’articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione
della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire
nel processo anche oltre il termine previsto dall’articolo 419 del codice
di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell’intervento alla
proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una
questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare
memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della
presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della
cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione
della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.
Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa,
anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere
una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una
pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di
uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma
3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai
sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma
dell’articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
Art. 65. Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali
1. Per le controversie individuali di cui all’articolo 63, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di
procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti
collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui
all’articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 2 e 3,
o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del
termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l’articolo 412-bis,
commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il
tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il
processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta
giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione
dell’articolo 410 del codice di procedura civile, con l’atto di
riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni
prima dell’udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e
proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili
d’ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il
giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si
applica la disposizione di cui all’articolo 308 del codice di procedura
civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a
dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici
indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio
di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore
pubblico e privato.
Art. 66. Collegio di conciliazione
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 65 si svolge, con le
procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella
cui circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero
era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime
procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di
conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di
conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell’amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il
collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o
spedita a cura dello stesso lavoratore all’amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l’amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore
è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura;
c) l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o
la delega per la nomina medesima ad un’organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l’amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita
presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il
proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di
conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da
un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l’amministrazione
deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si
applicano le disposizioni dell’articolo 2113, commi, primo, secondo e
terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della
controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono
riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle
parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta
il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui
al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi
primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo
a responsabilità amministrativa.
TITOLO VII - Disposizioni diverse e norme
transitorie finali
Capo I - Disposizioni diverse
Art. 67. Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione
pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo
48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso
l’integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo
delegato.
2. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di
verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei
costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali
sull’efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge,
comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni
relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole
amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati
d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai
sensi e con le modalità di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono
optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e
dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio
e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione
degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno
comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i
conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi
1, 2 e 3.
Capo II - Norme transitorie e finali
Art. 69. Norme transitorie
1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’articolo 2,
comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai
soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione,
per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,
resta ferma per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, la disciplina
vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60
e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all’articolo 15
della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente
soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad
personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente
e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati
al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad
esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite
il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all’articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18, della legge
29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni
che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni
organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma
3, del presente decreto, non si applica l’articolo 199 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo
qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre
2000.
8. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure
di cui all’articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all’articolo
28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento
governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la
quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso
del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all’applicazione dell’articolo 46, comma 12, l’ARAN utilizza
personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle
tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 144, come modificato dall’articolo 8, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le
norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
l’esercizio delle professioni per le quali sono richieste l’abilitazione o
l’iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui
all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso
dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Art. 70. Norme finali
1. Restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in materia,
le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque
salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le
norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli
articoli 10 e 13 - sull’ordinamento della Polizia municipale. Per il
personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi
previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e
provinciali, dall’art. 11, comma 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. ([124])
Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e
successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30
maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138,
legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e
prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all’articolo 8, comma 2, ed
all’articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
prestiti sono rappresentati dall’ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. 11 potere di indirizzo e le altre
competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle
aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell’articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali
al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio avviene con le procedure dell’articolo 47.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui
al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo
26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente
decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data,
contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della
scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.
Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 3,
comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale
di cui all’articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso
apposito regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del presente decreto non
si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e
seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali
enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad
autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni
di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra
analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento
fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al
personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l’ARAN a
decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto
dall’articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata
dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 41, comma 6 del
medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze
istituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998,
n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga
posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici
o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane
a carico dell’amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano
la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le
parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo
che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
Art. 71. Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione
di contratti collettivi
1. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997,
cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di
cui agli allegati
A) e B)
al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti
le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti
collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso
comma 1 dell’articolo 69, con riferimento all’inapplicabilità delle norme
incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva
nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi
della tornata 1998-2001, le norme contenute nell’allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti
ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La
contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle
disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o
recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno
incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei
contratti quadro.
Art. 72. Abrogazioni di norme
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15,
19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad
applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall’articolo
15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto del Presidente delle Repubblica n. 748
del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n.
533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma
quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo
1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che
riguardano l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale
dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, come integrato dall’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n.
254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di
lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.
281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281
e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n.
20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994,
n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del presente
decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto ministeriale 27 febbraio 1995, n. 112 del Ministro per la
funzione pubblica;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli
articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall’articolo 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi
hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate
tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici
impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di
cui all’articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le
disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di
produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 55 del presente
decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina di cui all’articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Art. 73. Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre
norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs. n. 29 del 1993
ovvero del d.lgs. n. 396 del 1997, del d.lgs. n. 80 del 1998 e del d.lgs.
n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
* * * * * * * * * *
ALLEGATO
A
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi
decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per
il personale non dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma
1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997): a) articoli da 12 a
17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a
99, 134, 46, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) articoli 18, da
30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686; c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; d) art. 25, legge 29
marzo 1983, n. 93; e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; f) art.
4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge
17 febbraio 1985, n. 17; g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1,
lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.
13; h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986; i) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870; j)
art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; k) articoli 13, 15,
16, 18, 19, 32 e 50, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266; l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436; m) articoli da 5 a 7,
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; n)
art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge
20 maggio 1988, n. 160; o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; p) legge 22 giugno 1988, n.
221; q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; r) art. 3,
comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349; s) articoli
2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; t) articoli 7, 8, commi da 12 a
14; 10, 14, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n.
44; u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; v) art. 10, commi 1 e
2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno
1991, n. 169; w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; x) art. 3,
comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 2
febbraio 1993, n. 23; y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio
1996): a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre
1997): a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n.
249; c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266; d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; e) articoli 15 e 21, decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; f) art. 1, legge
15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998,
relativo al personale dell’amministrazione civile dell’interno): a)
articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge 27 ottobre 1977,
n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di
ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997): a) articoli 8,
comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall’art. 3, decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la
parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità;
11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70; b) articoli 7 e 18,
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; c)
articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509; d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346; e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo
1983, n. 93; f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b),
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; g)
articoli 5, commi da 1 a 7, 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; h) art. 7, decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; i) articoli 2,
4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395; j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; k)
articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990,
n. 43; l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con
qualifica dirigenziale - sezione II): a) articoli 9 e 10, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) articoli 8, comma
1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per
gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20
marzo 1975, n. 70; c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; d) articoli 6, 17, 21, decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; e) articoli 2 e 7,
con le decorrenze di cui all’art. 66 ultimo periodo del contratto
collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica
dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
346; f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; g) articoli da
11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze
di cui all’art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del
lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24,
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; i)
articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494; j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13,
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43; l) art.
17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; m)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997): a) articoli da 12 a
17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) articoli da 30 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) art. 9, decreto
del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810; d) art. 25,
legge 29 marzo 1983, n. 93; e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; f) articoli 4, 11 e
da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.
13; g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11,
commi da 1 a 11, 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettere a) e b); 56 e
61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; h)
articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395; i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554,
disapplicato fino al 13 maggio 1996; j) articoli 1, comma 1, 2 comma 1;
da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989,
n. 117; k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127; l) articoli 3, 4 e 5, con effetto dal
1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1° gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43
a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; m)
art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142; n) art. 3, comma 23
e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio
1996): a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3; b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347; c) art. 18, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
IV. Sanità
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997): a) articoli da 12
a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e
130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b)
articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo
triennio di vita del bambino; d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1,
limitatamente alla parola «doveri»; 27, comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39 a
42, 47, 51, 52 da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; e) articoli 18,
commi 3 e 4, 19 e 20, decreto ministeriale 30 gennaio 1982 del Ministro
della sanità; f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; g) decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; h) articoli 4, 11,
da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.
13; i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; j) art.
46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494; k) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127; l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre
1988, n. 554; m) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395; n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117; o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46,
comma 1, relativamente all’indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo
periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al
medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a
67, con effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall’art.
47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la
disapplicazione dell’art. 57, lettera b) dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997; 68, commi da 4 a
7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; p)
art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del
22 maggio 1997): a) art. 87, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall’8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997): a) articoli 9, 10,
da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della
parte relativa all’equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124,
126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) articoli 8, comma
1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza,
puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n.
70; d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; e) articoli 11, commi 3 e 4; 21,
decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; f)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; g) articoli 4, 7, 8, 11,
18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29
e 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n.
568; i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395; j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988,
n. 554; k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; l) art. 1,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127; m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma
5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di
stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34 37, 38,
comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171; n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97): a) art. 39, regio
decreto 30 aprile 1924, n. 965; b) art. 350, regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297; c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del
1948; d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale
ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 8, comma 7; 70, 71, solo con
riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e)
articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734; g)
articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; h) art. 50, legge 11 luglio
1980, n. 312; i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270; j) art. 25,
legge 29 marzo 1983, n. 93; k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre
1984, n. 887; l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985,
n. 588; m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; n) articoli 2, comma 7; 5,
con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21,
23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
209; o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del
1987; p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4,
commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a
11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399; r) articoli 1,
commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 marzo 1989, n. 117; s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4,
comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell’accordo successivo, con riguardo al
personale in servizio presso le istituzioni educative): a) articoli da
92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009; b) art. 14, comma
16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
VII. Università
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997): a) articoli 9,
10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a
87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) articoli 14, 18, da 30 a 34
e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686; c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; d) art. 5, legge 25
ottobre 1977, n. 808; e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n.
312; f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382; g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; h)
articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; i) articoli 2, 23,
commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23; j) articoli
da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24
a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n.
567; k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre
1988, n. 554; m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; n) art. 1,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127; o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3,
27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319; p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997): a) articoli 10, da 12
a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87,
da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n.
249; d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; e) art. 25, legge 29
marzo 1983, n. 93; f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; g) art. 10,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; h)
art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494; i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d),
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; j) art.
6, legge 10 agosto 1988, n. 357; k) articoli 4 e 16, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; l) art. 32, commi
da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521; m) articoli 1, comma 1; 2,
comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
marzo 1989, n. 117; n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; o) articoli 3, commi 23, 37,
38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997): a) art. 3, commi da
39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) articoli 1, 1-bis, 1-ter,
da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a
39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31
dicembre 1988 - 30 dicembre 1991; c) Parte generale, allegati,
appendici e codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero
afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
* * * * * * * * * *
ALLEGATO
B (Art 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi
decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per
il personale dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma 1,
secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997): a) articoli 10, 12,
36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71 da 78 a 87, da 91 a 99 e
200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b)
articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; d) decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; e) articoli da 133 a 135, legge 11
luglio 1980, n. 312; f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869; g) legge 17 aprile 1984,
n. 79; h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; i) art. 4, comma 4,
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 febbraio
1985, n. 17; j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; k) art. 19, comma 8, legge 1°
dicembre 1986, n. 870; l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n.
936; m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con
legge 27 ottobre 1987, n. 436; n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; o)
legge 22 giugno 1988, n. 221; p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2,
legge 10 ottobre 1989, n. 349; q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre
1989, n. 412; r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; s) art. 10,
commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1°
giugno 1991, n. 169; t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; u)
art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con
legge 2 febbraio 1993, n. 23; v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre
1997): a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997): a) articoli 9, 10,
37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) art. 20, decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) articoli 9, comma 2; 23,
legge 20 marzo 1975, n. 70; d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n.
79; e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72; f)
articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2, 14, 15 e 16, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551; g) art. 13, comma
4, legge 9 marzo 1989, n. 88; h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21; i)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dall’11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997): a) articoli 12, 37,
68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) art. 9, decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1980 n. 810; d) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93; e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; f) articoli 11, da 18 a 21,
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; g)
art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268; h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395; i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n.
142, salvo che per i limitati casi di cui all’art. 46; j) articoli 3,
4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; k) articoli 3, commi dal 37 a 41,
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IV. Sanità
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria,
dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL
1994-1997): a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a
71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso
alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro
vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla
data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3; b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre
1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in
ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno; d)
articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56,
comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761; e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982,
del Ministro della sanità; f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n.
93; g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
348; h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13; i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da
73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112, decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; k) art. 4, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; l) articoli 38 e 43, decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; m) articoli 7;
da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114,
116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall’art. 65, comma 9, del
Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la
disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1° gennaio
1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; n) art. 18, commi 1 lettera f) e
2-bis, eccetto l’ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502; o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto
1997): a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761; b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n.
207, limitatamente alla durata dell’incarico; c) art. 3, comma 23,
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale,
tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72
CCNL 1994-1997): a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7, da
69 a 71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in
corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del
lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti
alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) art. 7, comma 3, legge 30
dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi trenta giorni di assenza
retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del
terzo anno; d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51,
52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; e) articoli 18 e
20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità; f) art. 25,
legge 29 marzo 1983, n. 93; g) decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 348; h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; i) art. 69, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; j) articoli da
2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; k) art. 4, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; l) articoli 38 e 43, decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333: m) articoli da 3
a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall’art. 72 del Contratto collettivo
nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei limiti
definiti dall’art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro: 68,
commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384; n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537; o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l’ultimo periodo del
secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto
1997): a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761; b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n.
554; c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente
alla durata dell’incarico; d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127; e) art. 3, comma 23,
legge 24 dicembre 1993. n. 537.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997): a) articoli 9, 10, 12,
36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del
riferimento all’equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da
129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3; b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686; c) articoli 8, comma 1, relativamente all’obbligo
di residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n.
70: d) articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411; e) articoli 11, commi 3 e 4, 17, decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; f) articoli 22 e
25, legge 29 marzo 1983, n. 93; g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e
4; 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; i) articoli 2 e 4, decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; l) articoli 1,
11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall’art. 80 del
contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la
decorrenza prevista dall’art. 80 del contratto collettivo nazionale del
lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; m) art. 3, commi da 37 a 41,
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Università
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997): a) articoli 9, 10,
12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91
a 122, 124, 126, 127; 129 e 131, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) art. 20, decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; d) articoli 15,
da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; e) art. 4, legge 17 aprile
1984, n. 79; f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301; g) art. 2, 3
comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo
1985, n. 72; h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13; i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37; j) art. 3, commi da
37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537; k) art. 13, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1. Dall’11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997): a) articoli 10,
12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8, da 69 a 71, da 78 a 87, da 91
a 99 e 200, con le decorrenze previste dall’art. 53 lett. h, del contratto
collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) legge 3 luglio
1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica
dirigenziale; d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della
Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748; e) decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; f) articoli da 133 a 135, legge 11
luglio 1980, n. 312; g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869; h) articolo 11, comma 3,
legge 13 maggio 1983, n. 197; i) legge 17 aprile 1984, n. 79; j)
articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con
legge 11 luglio 1986, n. 341; l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987,
n. 325, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 402; m) art. 6,
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novembre
1987, n. 460; n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; o) art. 6, legge 10 agosto
1988, n. 357; p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997): a) art. 3, commi
da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) articoli 1, 1-bis,
1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da
24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70,
75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre
1991; c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL
ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
* * * * * * * * * *
ALLEGATO
C (Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art.
2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre
effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali
per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie
locali (ai sensi dell’art. 69, comma 1, terzo periodo del presente
decreto).
I. Personale non dirigenziale 1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL
1998-2001): a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; b) allegato A, decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665; c) articoli 10, 21,
escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; d)
articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3
allegate; e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253,
dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro.
* * * NOTE * * *
[1] Comma così modificato dall’articolo 1, comma 1,
legge n. 15 del 2009 [2] Norma inserita dall’art. 33,
lett a, del d.lgs n. 150 del 2009 [3] Norma inserita
dall’art. 33, lett b, del d.lgs n. 150 del 2009 [4]
Norma inserita dall’art. 33, lett. c, del d.lgs n. 150 del 2009 [5] Comma così modificato dall’articolo 2, comma 632, legge
n. 244 del 2007 [6] Comma così sostituito dall’art. 34,
lett. a, del d.lgs n. 150 del 2009 [7] Comma inserito
dall’art. 34,lett. b, del d.lgs n. 150 del 2009 [8]
Comma così modificato dall’articolo 11, comma 1, legge n. 80 del
2006 [9] Comma inserito dall’art. 35 del d.lgs n. 150
del 2009 [10] Articolo introdotto dall’articolo 22,
comma 1, legge n. 69 del 2009 [11] Comma così
sostituito dall’articolo 46, comma 1, legge n. 133 del 2008 [12] Capoverso così modificato dall’articolo 22, comma 2,
legge n. 69 del 2009, poi dall’articolo 17, comma 27, legge n. 102 del
2009 [13] Comma così sostituito dall’articolo 32,
comma 1, legge n. 248 del 2006 [14] Comma così
sostituito dall’articolo 32, comma 1, legge n. 248 del 2006 [15] Comma introdotto dall’articolo 3, comma 76, legge n.
244 del 2007 [16] Articolo aggiunto dall’articolo 4,
comma 1, legge n. 3 del 2003 [17] Articolo così
sostituito dall’art. 36 del d.lgs n. 150 del 2009 [18]
Comma così modificato dall’articolo 3, comma 8, lettera a), legge n. 145
del 2002 [19] Comma inserito dall’art. 38, lett a,
del d.lgs. n. 150 del 2009 [20] Comma inserito
dall’art. 38, lett b, del d.lgs. n. 150 del 2009 [21]
Comma inserito dall’art. 39, lett a, del d.lgs. n. 150 del 2009 [22] Comma inserito dall’art. 39, lett c, del d.lgs. n. 150
del 2009 [23] Comma aggiunto dall’articolo 2 della
legge n. 145 del 2002 [24] Così inserito dall’art. 39,
lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2009 [25] Articolo
introdotto dall’articolo 7, comma 3, legge n. 145 del 2002 [26] Comma così modificato dall’articolo 14-octies, legge n.
168 del 2005) [27] Articolo così modificato
dall’articolo 3, comma 1, legge n. 145 del 2002 [28]
Comma sostituito dall’art. 40, lett a , del d.lgs. n. 150 del 2009 [29] Commi 1-bis e 1-ter inseriti dall’art.
40, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2009 [30] Comma
così modificato dall’articolo 14.sexies, comma 1, legge n. 168 del
2005 [31] Così inserito dall’art. 40, lett. c-1, del
d.lgs. n. 150 del 2009 [32] Così inserito dall’art.
40, lett. c-2, del d.lgs n. 150 del 2009 [33] Così
sostituito dall’art. 40, lett. d, del d.lgs n. 150 del 2009 [34] Comma così modificato dall’articolo 3, comma 147, legge
n. 350 del 2003 [35] Così sostituito dall’art. 40,
lett d-1, del d.lgs. n. 150 del 2009 [36] Così
sostituito dall’art. 40, lett d-2, del d.lgs. n. 150 del 2009 [37] I commi 6-bis e 6-tre sono stati inseriti dall’art. 40,
lett f, del d.lgs. n.150 del 2009 [38] Abrogato
dall’articolo 3, comma 1, legge n. 145 del 2002 [39]
Comma modificato dall’art. 2, comma 159, legge n. 286 del 2006 e dall’art.
40, lett. g. del d.lgs che ha soppresso dopo “al comma 3” il
seguente periodo: “al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23, e al comma 6” [40] Comma sostituito dall’art. 41, lett a, del d.lgs. n.
150 del 2009 [41] Comma inserito dall’art. 41, lett b,
del d.lgs. n. 150 del 2009 [42] Comma abrogato
dall’articolo 3, comma 2, lettera b), legge n. 145 del 2002 [43] Articolo così sostituito dall’art. 42, del d.lgs. n.
150 del 2009 [44] Articolo così sostituito
dall’articolo 3,comma 4, legge n. 145 del 2002 [45]
Comma così modificato dall’articolo 14.sexies, comma 4, legge n. 168 del
2005 [46] Così sostituito dall’art. 43, co.1, lett a,
del d.lgs. n. 150 del 2009 [47] Comma inserito
dall’art. 43 del d.lgs. n. 150 del 2009 [48] Articolo
introdotto dall’articolo 7,comma 1, legge n. 145 del 2002 [49] Così modificato dall’art. 44, lett a, del d.lgs. n. 150
del 2009 [50] Così inserito dall’art. 44, lett b, del
d.lgs. n. 150 del 2009 [51] Comma così sostituito
dall’articolo 5, comma 1, legge n. 43 del 2005 [52]
Così inserito dall’art. 45, lett a, del d.lgs. n. 150 del 2009 [53] Comma inserito dall’art. 45, lett b, del d.lgs n. 150
del 2009 [54] Comma inseritio dall’art. 45, lett b,
del d.lgs n. 150 del 2009 [55] Comma inserito
dall’art. 45, lett b, del d.lgs n. 150 del 2009 [56]
Comma così modificato dall’articolo 34, comma 1, legge n. 248 del
2006 [57] Comma così modificato dall’articolo 1-ter
della legge n. 186 del 2004 [58] Abrogato
dall’articolo 1-ter della legge n. 186 del 2004 [59]
Articolo così sostituito dall’articolo 3, comma 5, legge n. 145 del 2002
mentre la rubrica sostituita dall’art. 46, lett a, del d.lgs. n. 150 del
2009 [60] Comma così modificato dall’articolo 14 della
legge n. 229 del 2003 e poi dall’articolo 25, comma 1, legge n. 80 del
2006 [61] Così sostituito dall’art. 46, lett b, del
d.lgs. n. 150 del 2009 [62] Comma così modificato
dall’articolo 34, comma 25, lettera a), legge n. 289 del 2002 [63] Comma così sostituito dall’articolo 34, comma 25,
lettera b), legge n. 289 del 2002 [64] Comma inserito
dall’articolo 3-bis, comma 2, legge n. 186 del 2004 [65] Articolo inserito dall’art.47 del d.lgs. n. 150 del
2009 [66] Articolo inserito dall’art.48 del d.lgs n.
150 del 2009 [67] Comma inserito dall’art. 49-2 del
d.lgs. n. 150 del 2009 [68] Comma così modificato
dall’articolo 16, comma 1, legge n. 246 del 2005 [69]
comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1-quater, legge n. 43 del 2005 [70] Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1-quater, legge
n. 43 del 2005 [71] Comma aggiunto dall’articolo 5,
comma 1-quater, legge n. 43 del 2005 [72] Comma
aggiunto dall’articolo 16, comma 1, legge n. 246 del 2005 [73] Comma inserito dall’art. 50 del d.lgs. n. 150 del
2009 [74] Comma così sostituito dall’articolo 5, comma
1-quinquies, legge n. 43 del 2005 [75] Articolo
aggiunto dall’articolo 7, comma 1, legge n. 3 del 2003 [76] Comma così sostituito dall’articolo 5, comma 1-sexies,
legge n. 43 del 2005 [77] Comma così modificato
dall’articolo 5, comma 1-septiies, legge n. 43 del 2005 [78] Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1-octies, legge
n. 43 del 2005 [79] Comma così modificato
dall’articolo 1, comma 104, legge n. 311 del 2004 [80]
Comma introdotto dall’articolo 4, comma 1, legge n. 80 del 2006 [81] Comma introdotto dall’articolo 1, comma 230, legge n.
265 del 2005 [82] Comma introdotto dall’articolo 3,
comma 87, legge n. 244 del 200 e modificato nel secondo periodo dall’art.
51 del d.lgs n. 150 del 2009 [83] Articolo così
sostituito dall’articolo 49 della legge n. 133 del 2008 [84] Comma così modificato dall’articolo 17, comma 26, legge
n. 102 del 2009 [85] Comma così sostituito
dall’articolo 17, comma 26, legge n. 102 del 2009 [86]
Comma così sostituito dall’articolo 17, comma 26, legge n. 102 del 2009
[87] Comma aggiunto dall’articolo 17, comma 26, legge
n. 102 del 2009 [88] I primi tre commi
dell’originario art. 40 sono stati sostituti con i commi dall’1 al
3-sexies per effetto dell’art. n. 150 del 2009 [89]
Articolo sostituito dall’art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 [90] Articolo sostituito dall’art. 56 del d.lgs. n. 150 del
2009 [91] Così modificato dall’art. 64, del d.lgs. n.
150 del 2009 [92] Così inserito dall’art. 57, lett a,
del d.lgs n. 150 del 2009 [93] Comma sostituito
dall’art. 57, lett. b. del d.lgs. n. 150 del 2009 [94]
Comma inserito dall’art.57, lett.c, del d.lgs. n. 150 del 2009 [95] I commi dal 3 al 7 sono stati così sostituiti dall’art.
58, lett a, del d.lgs n. 150 del 2009 [96] Comma
inserito dall’art. 58, lett.b, del d.lgs. n. 150 del 2009 [97] Così sostituito dall’art. 58, lett. c, del d.lgs. n.
150 del 2009 [98] Così sostituito dall’art. 58, lett
d, del d.lgs. n. 150 del 2009 [99] Così inserito
dall’art. 58, lett. e, del d.lgs. n. 150 del 2009 [100] Così modificato dall’art. 58, lett. e, del d.lgs. n.
150 del 2009 [101] Così modificato dall’art. 58,
lett. f, del d.lgs. n. 150 del 2009 [102] Così
modificato dall’art. 58, lett. g-1, del d.lgs. n. 150 del 2009 [103] Così modificato dall’art. 58, lett. g-2, del d.lgs n.
150 del 2009 [104] Articolo sostituito dall’art. 59.1
del d.lgs. n. 150 del 2009 [105] Articolo inserito
dall’art. 59.2 del d.lgs. n. 150 del 2009 [106] Così
sostituito dall’art. 60-a, del d.lgs. n. 150 del 2009 [107] Comma sostituito dall’art. 60-b, del d.lgs. n. 150
del 2009 [108] Il comma 6 è stato abrogato dall’art.
60-c, del d.lgs. n. 150 del 2009 [109] Articolo così
sostituito dall’art. 61 del d.lgs. n. 150 del 2009 [110] Il 1° comma è stato sostituito con il n.1, 1bis e
1-ter dall’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 [111]
Comma così modificato dall’articolo 3, comma 8, lettera b), legge n. 145
del 2002 [112] Comma inserito dall’art. 52, lett a ,
del d.lgs. n. 150 del 2009 [113] Lettera aggiunta
dall’articolo 7-novies, legge n. 43 del 2005 [114]
Comma così modificato dall’articolo 34, comma 2, legge n. 248 del 2006,
poi dall’articolo 61, comma 4, legge n. 133 del 2008 [115] Comma così modificato dall’articolo 34, comma 3,
legge n. 248 del 2006 [116] Comma sostituito
dall’art. 52, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2009 [117] Articolo sostituito dall’art. 68 del d.lgs n. 150 del
2009 [118] Gli articoli dal 55-bis al 55-nonies sono
stati inseriti dall’art. 69 del d.lgs n. 150 del 2009 [119] Articolo abrogato dall’art. 72-c, del d.lgs. n. 150
del 2009 [120] Comma così modificato dall’articolo
34-quater, legge n. 248 del 2006 [121] Comma
sostituito dall’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2009 [122] Comma introdotto dall’articolo 1, comma 133, legge n.
131 del 2004 [123] Articolo introdotto dall’articolo
1, comma 134, legge n. 311 del 2004 [124] Comma così
modificato dall’articolo 47, comma 5, legge n. 448 del 2001, poi
dall’articolo 5, comma 1-bis, legge n. 43 del 2005
|