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Delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro e alla Corte dei conti
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di derogabilità delle disposizioni
applicabili solo ai dipendenti pubblici)
1. Il secondo periodo del
comma 2 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente: «Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata,
non sono ulteriormente applicabili, solo
qualora ciò sia espressamente previsto dalla
legge».
2. L’articolo 2, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applica
alle disposizioni emanate o adottate
successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riforma
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro il termine di nove
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a riformare, anche
mediante modifiche al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, di cui
all’articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo, come modificato
dall’articolo 1 della presente legge, e
della relativa contrattazione collettiva per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-
convergenza degli
assetti regolativi del lavoro pubblico
con quelli del lavoro privato, con
particolare riferimento al sistema delle
relazioni sindacali;
-
miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia delle
procedure della contrattazione
collettiva;
-
introduzione di
sistemi interni ed esterni di
valutazione del personale e delle
strutture, finalizzati ad assicurare
l’offerta di servizi conformi agli
standard internazionali di qualità e
a consentire agli organi di vertice
politici delle pubbliche amministrazioni
l’accesso diretto alle informazioni
relative alla valutazione del personale
dipendente;
-
garanzia della
trasparenza dell’organizzazione del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni e
dei relativi sistemi retributivi;
-
valorizzazione del
merito e conseguente riconoscimento di
meccanismi premiali per i singoli
dipendenti sulla base dei risultati
conseguiti dalle relative strutture
amministrative;
- definizione di un sistema più
rigoroso di responsabilità dei
dipendenti pubblici;
- affermazione del principio di
concorsualità per l’accesso al lavoro
pubblico e per le progressioni di
carriera;
-
introduzione di
strumenti che assicurino una più
efficace organizzazione delle procedure
concorsuali su base territoriale,
conformemente al principio della parità
di condizioni per l’accesso ai pubblici
uffici, da garantire, mediante
specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all’assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non
attuabili con identico risultato;
-
previsione
dell’obbligo di permanenza per almeno un
quinquennio nella sede della prima
destinazione anche per i vincitori delle
procedure di progressione verticale,
considerando titolo preferenziale nelle
medesime procedure di progressione
verticale la permanenza nelle sedi
carenti di organico.
2. I decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati
nell’osservanza dei princìpi e criteri
direttivi fissati dai seguenti articoli,
nonché nel rispetto del principio di pari
opportunità, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni,
relativamente all’attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma
2, lettera a), 4, 5 e 6, nonché
previo parere della medesima Conferenza
relativamente all’attuazione delle restanti
disposizioni della presente legge, sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili
finanziari, le quali esprimono il proprio
parere entro sessanta giorni dalla data
della trasmissione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1, o successivamente,
quest’ultimo termine è prorogato di sessanta
giorni
3. Entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime
modalità e nel rispetto dei medesimi
princìpi e criteri.
4. I decreti legislativi
di cui al comma 1 individuano le
disposizioni rientranti nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, e quelle contenenti princìpi
generali dell’ordinamento giuridico, ai
quali si adeguano le regioni e gli enti
locali negli ambiti di rispettiva
competenza.
5. Le disposizioni della
presente legge si applicano alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, salvo che
risultino incompatibili con la specificità
del relativo ordinamento.
Art. 3.
(Princìpi e criteri in materia di
contrattazione collettiva e integrativa e
funzionalità delle amministrazioni
pubbliche)
1. L’esercizio della
delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato a modificare la
disciplina della contrattazione collettiva
nel settore pubblico al fine di conseguire
una migliore organizzazione del lavoro e ad
assicurare il rispetto della ripartizione
tra le materie sottoposte alla legge,
nonché, sulla base di questa, ad atti
organizzativi e all’autonoma determinazione
dei dirigenti, e quelle sottoposte alla
contrattazione collettiva.
2. Nell’esercizio della delega nella materia
di cui al presente articolo il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) precisare, ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato, da ultimo, dall’articolo 1
della presente legge, gli ambiti della
disciplina del rapporto di lavoro pubblico
riservati rispettivamente alla
contrattazione collettiva e alla legge,
fermo restando che è riservata alla
contrattazione collettiva la determinazione
dei diritti e delle obbligazioni
direttamente pertinenti al rapporto di
lavoro;
b) fare in ogni caso salvo quanto previsto
dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo,
e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
c) prevedere meccanismi di monitoraggio
sull’effettività e congruenza della
ripartizione delle materie attribuite alla
regolazione della legge o dei contratti
collettivi;
d) prevedere l’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile, in
caso di nullità delle clausole contrattuali
per violazione di norme imperative e dei
limiti fissati alla contrattazione
collettiva;
e) individuare criteri per la fissazione di
vincoli alla contrattazione collettiva al
fine di assicurare il rispetto dei vincoli
di bilancio, anche mediante limiti massimi
di spesa ovvero limiti minimi e massimi di
spesa;
f) prevedere, ai fini dell’accertamento dei
costi della contrattazione integrativa, uno
schema standardizzato di relazione tecnica
recante i contenuti minimi necessari per la
valutazione degli organi di controllo sulla
compatibilità economico-finanziaria, nonché
adeguate forme di pubblicizzazione ai fini
della valutazione, da parte dell’utenza,
dell’impatto della contrattazione
integrativa sul funzionamento evidenziando
le richieste e le previsioni di interesse
per la collettività;
g) potenziare le amministrazioni interessate
al controllo attraverso il trasferimento di
personale in mobilità ai sensi dell’articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
h) riordinare le procedure di contrattazione
collettiva nazionale, in coerenza con il
settore privato e nella salvaguardia delle
specificità sussistenti nel settore
pubblico, nonché quelle della contrattazione
integrativa e riformare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con
particolare riguardo alle competenze, alla
struttura ed agli organi della medesima
Agenzia, secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dell’indipendenza dell’ARAN
dalle organizzazioni sindacali anche
attraverso la revisione dei requisiti
soggettivi e delle incompatibilità dei
componenti dei relativi organi, con
particolare riferimento ai periodi
antecedenti e successivi allo svolgimento
dell’incarico, e del personale dell’Agenzia;
2) potenziamento del potere di
rappresentanza delle regioni e degli enti
locali;
3) ridefinizione della struttura e delle
competenze dei comitati di settore,
rafforzandone il potere direttivo nei
confronti dell’ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti e delle
aree di contrattazione, ferma restando la
competenza della contrattazione collettiva
per l’individuazione della relativa
composizione, anche con riferimento alle
aziende ed enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore
privato, della durata dei contratti al fine
di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e
di far coincidere il periodo di
regolamentazione giuridica con quello di
regolamentazione economica;
6) rafforzamento del regime dei vigenti
controlli sui contratti collettivi
integrativi, in particolare prevedendo
specifiche responsabilità della parte
contraente pubblica e degli organismi
deputati al controllo sulla compatibilità
dei costi;
7) semplificazione del procedimento di
contrattazione anche attraverso
l’eliminazione di quei controlli che non
sono strettamente funzionali a verificare la
compatibilità dei costi degli accordi
collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per
armonizzare con gli interventi di cui alla
lettera h) i procedimenti negoziali,
di contrattazione e di concertazione di cui
all’articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai
decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195,
19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n.
217, e 15 febbraio 2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche
amministrazioni attivino autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione,
sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono, con possibilità di
ambito territoriale e di riferimento a più
amministrazioni;
m) prevedere l’imputabilità della spesa per
il personale rispetto ai servizi erogati e
definire le modalità di pubblicità degli
atti riguardanti la spesa per il personale e
dei contratti attraverso gli istituti e gli
strumenti previsti dal codice
dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso
a contratti di lavoro a termine, a
consulenze e a collaborazioni, disposizioni
dirette ad agevolare i processi di mobilità,
anche volontaria, finalizzati a garantire lo
svolgimento delle funzioni pubbliche di
competenza da parte delle amministrazioni
che presentino carenza di organico;
o) prevedere, al fine di favorire i processi
di mobilità intercompartimentale del
personale delle pubbliche amministrazioni,
criteri per la definizione mediante
regolamento di una tabella di comparazione
fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione.
Art. 4.
(Princìpi e criteri in materia di
valutazione delle strutture e del personale
delle amministrazioni pubbliche e di azione
collettiva. Disposizioni sul principio di
trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)
1. L’esercizio della
delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato a modificare ed
integrare la disciplina del sistema di
valutazione delle strutture e dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, al fine di
assicurare elevati standard
qualitativi ed economici dell’intero
procedimento di produzione del servizio reso
all’utenza tramite la valorizzazione del
risultato ottenuto dalle singole strutture,
a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale
degli interessati nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici che si discostano dagli
standard qualitativi ed economici
fissati o che violano le norme preposte al
loro operato, nonché a prevedere l’obbligo
per le amministrazioni, i cui indicatori di
efficienza o produttività si discostino in
misura significativa, secondo parametri
deliberati dall’organismo centrale di cui al
comma 2, lettera f), dai valori medi
dei medesimi indicatori rilevati tra le
amministrazioni omologhe rientranti nel 25
per cento delle amministrazioni con i
rendimenti più alti, di fissare ai propri
dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla
lettera b) del medesimo comma 2,
l’obiettivo di allineamento entro un termine
ragionevole ai parametri deliberati dal
citato organismo centrale e, infine, a
prevedere l’attivazione di canali di
comunicazione diretta utilizzabili dai
cittadini per la segnalazione di disfunzioni
di qualsiasi natura nelle amministrazioni
pubbliche.
2. Nell’esercizio della
delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle
amministrazioni pubbliche diretti a
rilevare, anche mediante ricognizione e
utilizzo delle fonti informative anche
interattive esistenti in materia, nonché con
il coinvolgimento degli utenti, la
corrispondenza dei servizi e dei prodotti
resi ad oggettivi standard di
qualità, rilevati anche a livello
internazionale;
b) prevedere l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di predisporre, in via
preventiva, gli obiettivi che
l’amministrazione si pone per ciascun anno e
di rilevare, in via consuntiva, quanta parte
degli obiettivi dell’anno precedente è stata
effettivamente conseguita, assicurandone la
pubblicità per i cittadini, anche al fine di
realizzare un sistema di indicatori di
produttività e di misuratori della qualità
del rendimento del personale, correlato al
rendimento individuale ed al risultato
conseguito dalla struttura;
c) prevedere l’organizzazione di confronti
pubblici annuali sul funzionamento e sugli
obiettivi di miglioramento di ciascuna
amministrazione, con la partecipazione di
associazioni di consumatori e utenti,
organizzazioni sindacali, studiosi e organi
di informazione, e la diffusione dei
relativi contenuti mediante adeguate forme
di pubblicità, anche in modalità telematica;
d) promuovere la confrontabilità tra le
prestazioni omogenee delle pubbliche
amministrazioni anche al fine di consentire
la comparazione delle attività e
dell’andamento gestionale nelle diverse sedi
territoriali ove si esercita la pubblica
funzione, stabilendo annualmente a tal fine
indicatori di andamento gestionale, comuni
alle diverse amministrazioni pubbliche o
stabiliti per gruppi omogenei di esse, da
adottare all’interno degli strumenti di
programmazione, gestione e controllo e negli
strumenti di valutazione dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono
funzioni di controllo e valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche
secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il
personale dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai
comportamenti organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata
professionalità ed esperienza dei componenti
degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e
autonomia del processo di valutazione, nel
rispetto delle metodologie e degli
standard definiti dall’organismo di cui
alla lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della
valutazione, svolta dal dirigente
nell’esercizio delle proprie funzioni e
responsabilità;
f) prevedere, nell’ambito del riordino dell’ARAN
di cui all’articolo 3, l’istituzione, in
posizione autonoma e indipendente, di un
organismo centrale che opera in
collaborazione con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e con
la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed
eventualmente in raccordo con altri enti o
istituzioni pubbliche, con il compito di
indirizzare, coordinare e sovrintendere
all’esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei
sistemi di cui alle lettere a) e
b), di assicurare la comparabilità e la
visibilità degli indici di andamento
gestionale, informando annualmente il
Ministro per l’attuazione del programma di
Governo sull’attività svolta. I componenti,
in numero non superiore a cinque, sono
scelti tra persone di elevata
professionalità, anche estranee
all’amministrazione, che non abbiano
interessi di qualsiasi natura in conflitto
con le funzioni dell’organismo, con
comprovate competenze in Italia o all’estero
nelle materie attinenti la definizione dei
sistemi di cui alle lettere a) e
b), e sono nominati, nel rispetto del
principio della rappresentanza di genere,
con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo, per un periodo di
sei anni e previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari,
espresso a maggioranza dei due terzi dei
componenti;
g) prevedere che i sindaci e i presidenti
delle province nominino i componenti dei
nuclei di valutazione cui è affidato il
compito di effettuare la valutazione dei
dirigenti, secondo i criteri e le
metodologie stabiliti dall’organismo di cui
alla lettera f), e che provvedano a
confermare o revocare gli incarichi
dirigenziali conformemente all’esito della
valutazione;
h) assicurare la totale accessibilità dei
dati relativi ai servizi resi dalla pubblica
amministrazione tramite la pubblicità e la
trasparenza degli indicatori e delle
valutazioni operate da ciascuna pubblica
amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilità immediata mediante la
rete internet di tutti i dati sui
quali si basano le valutazioni, affinché
possano essere oggetto di autonoma analisi
ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni
operate dall’interno delle amministrazioni e
valutazioni operate dall’esterno, ad opera
delle associazioni di consumatori o utenti,
dei centri di ricerca e di ogni altro
osservatore qualificato;
3) l’adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni, sentite le associazioni di
cittadini, consumatori e utenti
rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di un programma
per la trasparenza, di durata triennale, da
rendere pubblico anche attraverso i siti
web delle pubbliche amministrazioni,
definito in conformità agli obiettivi di cui
al comma 1;
i) prevedere l’ampliamento dei poteri
ispettivi con riferimento alle verifiche
ispettive integrate di cui all’articolo 60,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in
giudizio nei confronti delle
amministrazioni, nonché dei concessionari di
servizi pubblici, fatte salve le competenze
degli organismi con funzioni di regolazione
e controllo istituiti con legge dello Stato
e preposti ai relativi settori, se dalla
violazione di standard qualitativi ed
economici o degli obblighi contenuti nelle
Carte dei servizi, dall’omesso esercizio di
poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori, dalla violazione dei termini o
dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali derivi la lesione di
interessi giuridicamente rilevanti per una
pluralità di utenti o consumatori, nel
rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell’azione
anche ad associazioni o comitati a tutela
degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione
esclusiva e di merito del giudice
amministrativo;
3) prevedere come condizione di
ammissibilità che il ricorso sia preceduto
da una diffida all’amministrazione o al
concessionario ad assumere, entro un termine
fissato dai decreti legislativi, le
iniziative utili alla soddisfazione degli
interessati; in particolare, prevedere che,
a seguito della diffida, si instauri un
procedimento volto a responsabilizzare
progressivamente il dirigente competente e,
in relazione alla tipologia degli enti,
l’organo di indirizzo, l’organo esecutivo o
l’organo di vertice, a che le misure idonee
siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all’esito del giudizio, il
giudice ordini all’amministrazione o al
concessionario di porre in essere le misure
idonee a porre rimedio alle violazioni, alle
omissioni o ai mancati adempimenti di cui
all’alinea della presente lettera e, nei
casi di perdurante inadempimento, disponga
la nomina di un commissario, con esclusione
del risarcimento del danno, per il quale
resta ferma la disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva
comporti l’obbligo di attivare le procedure
relative all’accertamento di eventuali
responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicità del
procedimento giurisdizionale e della sua
conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad
evitare che l’azione di cui all’alinea della
presente lettera nei confronti dei
concessionari di servizi pubblici possa
essere proposta o proseguita, nel caso in
cui un’autorità indipendente o comunque un
organismo con funzioni di vigilanza e
controllo nel relativo settore abbia avviato
sul medesimo oggetto il procedimento di
propria competenza.
3. Per il funzionamento
dell’organismo di cui al comma 2, lettera
f), è autorizzata la spesa massima di 2
milioni di euro per l’anno 2009 e di 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010,
compresi i compensi ai componenti. È altresì
autorizzata la spesa massima di 4 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010 per
finanziare, con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, progetti sperimentali e
innovativi volti a:
-
diffondere e
uniformare le metodologie della
valutazione tra le amministrazioni
centrali e gli enti territoriali, anche
tramite la definizione di modelli da
pubblicare sulla rete internet:
-
sviluppare i processi
di formazione del personale preposto
alle funzioni di controllo e
valutazione;
-
sviluppare
metodologie di valutazione della
funzione di controllo della
soddisfazione dei cittadini;
-
migliorare la
trasparenza delle procedure di
valutazione mediante la realizzazione e
lo sviluppo di un apposito sito
internet.
4. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 3, pari a 2
milioni di euro per l’anno 2009 e a 8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010,
si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa
recata dall’articolo 1, comma 227, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di organizzazione
dell’organismo di cui al comma 2, lettera
f), e fissati i compensi per i
componenti. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
5. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente
articolo, ad eccezione del comma 2, lettera
f), e del comma 3, secondo periodo,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
6. La trasparenza
costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche a norma dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della
Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la
trasparenza è intesa come accessibilità
totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti internet delle
pubbliche amministrazioni, delle
informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati
dell’attività di misurazione e valutazione
svolta in proposito dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei princìpi di buon
andamento e imparzialità.
8. Le amministrazioni
pubbliche adottano ogni iniziativa utile a
promuovere la massima trasparenza nella
propria organizzazione e nella propria
attività.
9. All’articolo 1, comma
1, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto ad una
funzione pubblica e la relativa valutazione
non sono oggetto di protezione della
riservatezza personale».
Art. 5.
(Princìpi e criteri finalizzati a
favorire il merito e la premialità)
1. L’esercizio della
delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato ad introdurre
nell’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni strumenti di valorizzazione
del merito e metodi di incentivazione della
produttività e della qualità della
prestazione lavorativa, secondo le modalità
attuative stabilite dalla contrattazione
collettiva, anche mediante l’affermazione
del principio di selettività e di
concorsualità nelle progressioni di carriera
e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Nell’esercizio della
delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
-
stabilire percentuali
minime di risorse da destinare al merito
e alla produttività, previa valutazione
del contributo e del rendimento del
singolo dipendente formulati in
relazione al risultato, evitando la
corresponsione generalizzata ed
indifferenziata di indennità e premi
incentivanti a tutto il personale;
-
prevedere che la
valutazione positiva conseguita dal
dipendente in un congruo arco temporale
costituisca un titolo rilevante ai fini
della progressione in carriera e dei
concorsi riservati al personale interno;
-
destinare al
personale, direttamente e proficuamente
coinvolto nei processi di
ristrutturazione e razionalizzazione,
parte delle economie conseguite con
risparmi sui costi di funzionamento in
proporzione ai risultati conseguiti
dalle singole strutture amministrative;
-
stabilire che le
progressioni meramente economiche
avvengano secondo princìpi di
selettività;
-
definire una riserva
di accesso dall’esterno alle posizioni
economiche apicali nell’ambito delle
rispettive aree funzionali, anche
tramite un corso-concorso bandito dalla
Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
-
stabilire che le
progressioni di carriera avvengano per
concorso pubblico, limitando le aliquote
da destinare al personale interno ad una
quota comunque non superiore al 50 per
cento;
-
individuare specifici
e ulteriori criteri premiali per il
personale coinvolto in progetti
innovativi che ampliano i servizi al
pubblico, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo.
Art. 6.
(Princìpi e criteri in materia di
dirigenza pubblica. Modifica all’articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. L’esercizio della
delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato a modificare la
disciplina della dirigenza pubblica, al fine
di conseguire la migliore organizzazione del
lavoro e di assicurare il progressivo
miglioramento della qualità delle
prestazioni erogate al pubblico, utilizzando
anche i criteri di gestione e di valutazione
del settore privato, al fine di realizzare
adeguati livelli di produttività del lavoro
pubblico e di favorire il riconoscimento di
meriti e demeriti, e al fine di rafforzare
il principio di distinzione tra le funzioni
di indirizzo e controllo spettanti agli
organi di governo e le funzioni di gestione
amministrativa spettanti alla dirigenza, nel
rispetto della giurisprudenza costituzionale
in materia, regolando il rapporto tra organi
di vertice e dirigenti titolari di incarichi
apicali in modo da garantire la piena e
coerente attuazione dell’indirizzo politico
degli organi di governo in ambito
amministrativo.
2. Nell’esercizio della delega nella materia
di cui al presente articolo il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) affermare la piena autonomia e
responsabilità del dirigente, in qualità di
soggetto che esercita i poteri del datore di
lavoro pubblico, nella gestione delle
risorse umane, attraverso il riconoscimento
in capo allo stesso della competenza con
particolare riferimento ai seguenti ambiti:
1) individuazione dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’ufficio al quale è
preposto;
2) valutazione del personale e conseguente
riconoscimento degli incentivi alla
produttività;
3) utilizzo dell’istituto della mobilità
individuale di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, secondo criteri
oggettivi finalizzati ad assicurare la
trasparenza delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di
responsabilità del dirigente, in relazione
agli effettivi poteri datoriali, nel caso di
omessa vigilanza sulla effettiva
produttività delle risorse umane assegnate e
sull’efficienza della relativa struttura
nonché, all’esito dell’accertamento della
predetta responsabilità, il divieto di
corrispondergli il trattamento economico
accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al
trattamento economico accessorio nei
confronti del dirigente il quale, senza
giustificato motivo, non abbia avviato il
procedimento disciplinare nei confronti dei
dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato
dovuto;
d) limitare la responsabilità civile dei
dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa
grave, in relazione alla decisione di
avviare il procedimento disciplinare nei
confronti dei dipendenti della pubblica
amministrazione di appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le
condotte dei dirigenti i quali, pur
consapevoli di atti posti in essere dai
dipendenti rilevanti ai fini della
responsabilità disciplinare, omettano di
avviare il procedimento disciplinare entro i
termini di decadenza previsti, ovvero in
ordine a tali atti rendano valutazioni
irragionevoli o manifestamente infondate;
f) prevedere che l’accesso alla prima fascia
dirigenziale avvenga mediante il ricorso a
procedure selettive pubbliche concorsuali
per una percentuale dei posti, adottando le
necessarie misure volte a mettere a regime
il nuovo sistema di accesso in raccordo con
il regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il conferimento
dell’incarico dirigenziale generale ai
vincitori delle procedure selettive di cui
alla lettera f) sia subordinato al
compimento di un periodo di formazione, non
inferiore a sei mesi, presso uffici
amministrativi di uno Stato dell’Unione
europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalità
determinate, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, da ciascuna
amministrazione d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione,
tenuto anche conto delle disposizioni
previste nell’articolo 32 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stabilendo che, mediante intesa fra gli
stessi soggetti istituzionali, sia
concordato un apposito programma per
assicurare un’adeguata offerta formativa ai
fini dell’immediata applicazione della
disciplina nel primo biennio successivo alla
sua entrata in vigore;
h) ridefinire i criteri di conferimento,
mutamento o revoca degli incarichi
dirigenziali, adeguando la relativa
disciplina ai princìpi di trasparenza e
pubblicità ed ai princìpi desumibili anche
dalla giurisprudenza costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, escludendo la
conferma dell’incarico dirigenziale
ricoperto in caso di mancato raggiungimento
dei risultati valutati sulla base dei
criteri e degli obiettivi indicati al
momento del conferimento dell’incarico,
secondo i sistemi di valutazione adottati
dall’amministrazione, e ridefinire, altresì,
la disciplina relativa al conferimento degli
incarichi ai soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque
la riduzione, rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente, delle quote
percentuali di dotazione organica entro cui
è possibile il conferimento degli incarichi
medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le
competenze e la struttura del Comitato dei
garanti di cui all’articolo 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
particolare riferimento alla verifica sul
rispetto dei criteri di conferimento o di
mancata conferma degli incarichi, nonché
sull’effettiva adozione ed utilizzo dei
sistemi di valutazione al fine del
conferimento o della mancata conferma degli
incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel
raggiungimento degli obiettivi fissati
mediante erogazione mirata del trattamento
economico accessorio ad un numero limitato
di dirigenti nell’ambito delle singole
strutture cui può essere attribuita la
misura massima del trattamento medesimo in
base ai risultati ottenuti nel procedimento
di valutazione di cui all’articolo 4;
m) rivedere la disciplina delle
incompatibilità per i dirigenti pubblici e
rafforzarne l’autonomia rispetto alle
organizzazioni rappresentative dei
lavoratori e all’autorità politica;
n) semplificare la disciplina della mobilità
nazionale e internazionale dei dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, al fine di
renderne più ampia l’applicazione e di
valorizzare il relativo periodo lavorativo
ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilità professionale e
intercompartimentale dei dirigenti, con
particolare riferimento al personale
dirigenziale appartenente a ruoli che
presentano situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la componente
della retribuzione legata al risultato sia
fissata, nel medio periodo, per i dirigenti
in una misura non inferiore al 30 per cento
della retribuzione complessiva, fatta
eccezione per la dirigenza del Servizio
sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di corrispondere
l’indennità di risultato ai dirigenti
qualora le amministrazioni di appartenenza,
decorso il periodo transitorio fissato dai
decreti legislativi di cui al presente
articolo, non abbiano predisposto sistemi di
valutazione dei risultati coerenti con i
princìpi contenuti nella presente legge.
3. Al comma 11
dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: «dell’anzianità massima contributiva
di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’anzianità massima di servizio
effettivo di 40 anni».
Art. 7.
(Princìpi e criteri in materia di
sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti pubblici)
1. L’esercizio della
delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato a modificare la
disciplina delle sanzioni disciplinari e
della responsabilità dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali
vigenti in materia, al fine di potenziare il
livello di efficienza degli uffici pubblici
contrastando i fenomeni di scarsa
produttività ed assenteismo. Nell’ambito
delle suddette norme sono individuate le
disposizioni inderogabili inserite di
diritto nel contratto collettivo ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.
2. Nell’esercizio della delega nella materia
di cui al presente articolo il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificare le fasi dei procedimenti
disciplinari, con particolare riferimento a
quelli per le infrazioni di minore gravità,
nonché razionalizzare i tempi del
procedimento disciplinare, anche ridefinendo
la natura e l’entità dei relativi termini e
prevedendo strumenti per una sollecita ed
efficace acquisizione delle prove, oltre
all’obbligo della comunicazione immediata,
per via telematica, della sentenza penale
alle amministrazioni interessate;
b) prevedere che il procedimento
disciplinare possa proseguire e concludersi
anche in pendenza del procedimento penale,
stabilendo eventuali meccanismi di raccordo
all’esito di quest’ultimo;
c) definire la tipologia delle infrazioni
che, per la loro gravità, comportano
l’irrogazione della sanzione disciplinare
del licenziamento, ivi comprese quelle
relative a casi di scarso rendimento, di
attestazioni non veritiere di presenze e di
presentazione di certificati medici non
veritieri da parte di pubblici dipendenti,
prevedendo altresì, in relazione a queste
due ultime ipotesi di condotta, una
fattispecie autonoma di reato, con
applicazione di una sanzione non inferiore a
quella stabilita per il delitto di cui
all’articolo 640, secondo comma, del codice
penale e la procedibilità d’ufficio;
d) prevedere meccanismi rigorosi per
l’esercizio dei controlli medici durante il
periodo di assenza per malattia del
dipendente, nonché la responsabilità
disciplinare e, se pubblico dipendente, il
licenziamento per giusta causa del medico,
nel caso in cui lo stesso concorra alla
falsificazione di documenti attestanti lo
stato di malattia ovvero violi i canoni di
diligenza professionale nell’accertamento
della patologia;
e) prevedere, a carico del dipendente
responsabile, l’obbligo del risarcimento del
danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonché del danno all’immagine
subìto dall’amministrazione;
f) prevedere il divieto di attribuire
aumenti retributivi di qualsiasi genere ai
dipendenti di uffici o strutture che siano
stati individuati per grave inefficienza e
improduttività;
g) prevedere ipotesi di illecito
disciplinare in relazione alla condotta
colposa del pubblico dipendente che abbia
determinato la condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e modalità per il
collocamento a disposizione ed il
licenziamento, nel rispetto del principio
del contraddittorio, del personale che abbia
arrecato grave danno al normale
funzionamento degli uffici di appartenenza
per inefficienza o incompetenza
professionale;
i) prevedere ipotesi di illecito
disciplinare nei confronti dei soggetti
responsabili, per negligenza, del mancato
esercizio o della decadenza dell’azione
disciplinare;
l) prevedere la responsabilità erariale dei
dirigenti degli uffici in caso di mancata
individuazione delle unità in esubero;
m) ampliare i poteri disciplinari assegnati
al dirigente prevedendo, altresì,
l’erogazione di sanzioni conservative quali,
tra le altre, la multa o la sospensione del
rapporto di lavoro, nel rispetto del
principio del contraddittorio;
n) prevedere l’equipollenza tra la
affissione del codice disciplinare
all’ingresso della sede di lavoro e la sua
pubblicazione nel sito web
dell’amministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali di disciplina
vietando espressamente di istituirli in sede
di contrattazione collettiva;
p) prevedere l’obbligo, per il personale a
contatto con il pubblico, di indossare un
cartellino identificativo ovvero di esporre
sulla scrivania una targa indicante nome e
cognome, con la possibilità di escludere da
tale obbligo determinate categorie di
personale, in relazione alla specificità di
compiti ad esse attribuiti.
Art. 8.
(Norma interpretativa in materia di
vicedirigenza)
1. L’articolo 17-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che la vicedirigenza è
disciplinata esclusivamente ad opera e
nell’ambito della contrattazione collettiva
nazionale del comparto di riferimento, che
ha facoltà di introdurre una specifica
previsione costitutiva al riguardo. Il
personale in possesso dei requisiti previsti
dal predetto articolo può essere
destinatario della disciplina della
vicedirigenza soltanto a seguito
dell’avvenuta costituzione di quest’ultima
da parte della contrattazione collettiva
nazionale del comparto di riferimento. Sono
fatti salvi gli effetti dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 9.
(Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro – CNEL)
1. Dopo l’articolo 10 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, è inserito il
seguente:
«Art. 10-bis. – (Ulteriori attribuzioni).
– 1. In attuazione di quanto previsto
dall’articolo 99 della Costituzione il CNEL:
-
redige una relazione
annuale al Parlamento e al Governo sui
livelli e la qualità dei servizi erogati
dalle pubbliche amministrazioni centrali
e locali alle imprese e ai cittadini;
-
raccoglie e aggiorna
l’Archivio nazionale dei contratti e
degli accordi collettivi di lavoro nel
settore pubblico, con particolare
riferimento alla contrattazione
decentrata e integrativa di secondo
livello, predisponendo una relazione
annuale sullo stato della contrattazione
collettiva nelle pubbliche
amministrazioni con riferimento alle
esigenze della vita economica e sociale;
-
promuove e organizza
lo svolgimento di una conferenza annuale
sull’attività compiuta dalle
amministrazioni pubbliche, con la
partecipazione di rappresentanti delle
categorie economiche e sociali, delle
associazioni dei consumatori e degli
utenti, di studiosi qualificati e di
organi di informazione, per la
discussione e il confronto
sull’andamento dei servizi delle
pubbliche amministrazioni e sui problemi
emergenti».
2. Il CNEL provvede
all’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art. 10.
(Efficienza dell’azione amministrativa)
1. All’articolo 3, comma
68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «segnalano in particolare,
con riferimento all’anno precedente e al
primo quadrimestre dell’anno in corso:» sono
sostituite dalle seguenti: «danno conto, con
riferimento all’anno solare precedente,
degli elementi informativi e di valutazione
individuati con apposita direttiva emanata
dal Ministro per l’attuazione del programma
di Governo, su proposta del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo
strategico nelle amministrazioni dello
Stato, di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12
dicembre 2006, n. 315, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti:».
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le misure idonee a rafforzare
l’autonomia e ad accrescere le capacità di
analisi conoscitiva e valutativa dei servizi
per il controllo interno, nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 11.
(Corte dei conti)
1. Le disposizioni di
delega della presente legge non si applicano
alle funzioni della Corte dei conti che
restano disciplinate dalle norme vigenti in
materia, come integrate dalle disposizioni
del presente articolo.
2. La Corte dei conti,
anche a richiesta delle competenti
Commissioni parlamentari, può effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in
corso di svolgimento. Ove accerti gravi
irregolarità gestionali ovvero gravi
deviazioni da obiettivi, procedure o tempi
di attuazione stabiliti da norme, nazionali
o comunitarie, ovvero da direttive del
Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l’amministrazione, le
cause e provvede, con decreto motivato del
Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, al
Ministro competente. Questi, con decreto da
comunicare al Parlamento e alla presidenza
della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine
economico-finanziario, può disporre la
sospensione dell’impegno di somme stanziate
sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora
emergano rilevanti ritardi nella
realizzazione di piani e programmi,
nell’erogazione di contributi ovvero nel
trasferimento di fondi, la Corte ne
individua, in contraddittorio con
l’amministrazione, le cause, e provvede, con
decreto motivato del Presidente, su proposta
della competente sezione, a darne
comunicazione al Ministro competente. Entro
sessanta giorni l’amministrazione competente
adotta i provvedimenti idonei a rimuovere
gli impedimenti, ferma restando la facoltà
del Ministro, con proprio decreto da
comunicare alla presidenza della Corte, di
sospendere il termine stesso per il tempo
ritenuto necessario ovvero di comunicare, al
Parlamento ed alla presidenza della Corte,
le ragioni che impediscono di ottemperare ai
rilievi formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di cui
all’articolo 7, comma 7, della legge 5
giugno 2003, n. 131, previo concerto con il
Presidente della Corte, possono fare
applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2 del presente articolo nei confronti
delle gestioni pubbliche regionali o degli
enti locali. In tal caso la facoltà
attribuita al Ministro competente si intende
attribuita ai rispettivi organi di governo e
l’obbligo di riferire al Parlamento è da
adempiere nei confronti delle rispettive
Assemblee elettive.
4. All’articolo 7 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive
modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il
seguente:
«8-bis. Le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti
possono essere integrate, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da
due componenti designati, salva diversa
previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e
dal Consiglio delle autonomie locali oppure,
ove tale organo non sia stato istituito, dal
Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni
rappresentative dei Comuni e delle Province
a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi
compiuti e le esperienze professionali
acquisite, sono particolarmente esperte
nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi durano in carica cinque anni e non
sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti è equiparato a tutti gli
effetti, per la durata dell’incarico, a
quello dei consiglieri della Corte dei
conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina è effettuata con decreto
del Presidente della Repubblica, con le
modalità previste dal secondo comma
dell’articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1977,
n. 385».
5. Il comma 61 dell’articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
6. Gli atti, i documenti
e le notizie che la Corte dei conti può
acquisire ai sensi dell’articolo 3, comma 8,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle
norme ivi richiamate, sono anche quelli
formati o conservati in formato elettronico.
7. Il Presidente della
Corte dei conti, quale organo di governo
dell’istituto, sentito il parere dei
presidenti di sezione della Corte medesima,
presenta annualmente al Parlamento, e
comunica al Governo, la relazione di cui
all’articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al
Consiglio di presidenza della Corte dei
conti. Esercita ogni altra funzione non
espressamente attribuita da norme di legge
ad altri organi collegiali o monocratici
della Corte. Provvede, sentito il Consiglio
di presidenza, ad autorizzare, nei casi
consentiti dalle norme, gli incarichi
extra-istituzionali, con o senza
collocamento in posizione di fuori ruolo o
aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di
presidenza, gli incarichi
extra-istituzionali in corso di svolgimento,
per sopravvenute esigenze di servizio della
Corte. Può esercitare la facoltà di cui
all’articolo 41, ultimo capoverso, del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214. Si applica al Presidente della Corte
dei conti, per la composizione nominativa e
per la determinazione delle competenze delle
sezioni riunite, in ogni funzione ad esse
attribuita, ferme restando le previsioni
organiche vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, la disposizione
di cui all’articolo 1, quinto comma, della
legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto
dall’articolo 54 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Consiglio di
presidenza della Corte dei conti, quale
organo di amministrazione del personale di
magistratura, esercita le funzioni ad esso
espressamente attribuite da norme di legge.
È composto dal Presidente della Corte, che
lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal
Procuratore generale, da quattro
rappresentanti del Parlamento eletti ai
sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera
d), della legge 27 aprile 1982, n. 186,
e successive modificazioni, e dell’articolo
18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n.
205, e da quattro magistrati eletti da tutti
i magistrati della Corte. Alle sedute del
Consiglio, tranne quelle in sede
disciplinare, possono partecipare il
Segretario generale della Corte ed il
magistrato addetto alla presidenza con
funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per
specifiche questioni, uno dei due sia
designato relatore, lo stesso ha diritto di
voto per espressa delega del Presidente
della Corte. Ferme restando la promozione
dell’azione disciplinare da parte del
Procuratore generale e la relativa
procedura, il Presidente della Corte ha le
funzioni di iniziativa nel sottoporre al
Consiglio di presidenza gli affari da
trattare e può disporre che le questioni
siano previamente istruite dalle commissioni
ovvero sottoposte direttamente al plenum.
Il Consiglio di presidenza, su proposta del
Presidente della Corte, adotta idonei
indicatori e strumenti di monitoraggio per
misurare i livelli delle prestazioni
lavorative rese dai magistrati. Il
Presidente e i componenti del Consiglio di
presidenza rispondono, per i danni causati
nell’esercizio delle proprie funzioni,
soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento
delle funzioni di controllo di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. All’onere conseguente si
provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate
dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo
entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Il
termine, decorrente dalla data di scadenza
del Consiglio di presidenza in carica, entro
il quale il Presidente della Corte dei conti
indìce le elezioni per il rinnovo della
composizione del Consiglio medesimo, è
prorogato al 7 maggio 2009.
Art. 12.
(Monitoraggio della spesa per le
prerogative sindacali nel settore pubblico)
1. Il Governo trasmette
annualmente al Parlamento e alla Corte dei
conti una relazione sull’andamento della
spesa relativa all’applicazione degli
istituti connessi alle prerogative sindacali
in favore dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 13.
(Modifica all’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, in materia di
semplificazione della legislazione)
1. All’articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18
è sostituito dal seguente:
«18. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14,
possono essere emanate, con uno o più
decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive,
esclusivamente nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui al comma 15 e
previo parere della Commissione di cui al
comma 19».
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 2009
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BRUNETTA, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
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