LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del
lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e
norme sul collocamento.
Titolo I - Della libertà e dignità del
lavoratore
ART. 1. - Libertà di opinione.
ART. 2. - Guardie giurate.
ART. 3. - Personale di vigilanza.
ART. 4. - Impianti audiovisivi.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
ART. 6. - Visite personali di
controllo.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e
assistenziali.
ART. 12. - Istituti di patronato.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
Titolo II - Della libertà sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività
sindacale.
ART. 15. - Atti discriminatori.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
>
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo III - Dell'attività sindacale
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
ART. 20. - Assemblea.
ART. 21. - Referendum.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
ART. 25. - Diritto di affissione.
ART. 26. - Contributi sindacali.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Titolo IV - Disposizioni varie e generali
ART. 28. - Repressione della condotta
antisindacale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e
nazionali.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive
Titolo V - Norme sul collocamento
ART. 33. - Collocamento.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
Titolo VI - Disposizioni finali e penali
ART. 35. - Campo di applicazione.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici
accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere
pubbliche.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti
pubblici.
ART. 38. - Disposizioni penali.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo
adeguamento pensioni.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,
di manifestare liberamente il proprio pensiero,
nel rispetto dei principi della Costituzione e
delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie
giurate.
Il datore di lavoro può impiegare
le guardie particolari giurate, di
cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero
773, soltanto per scopi di tutela del
patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai
lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che
attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire
alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie
di cui al primo comma, le quali non possono
accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze
attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia
particolare giurata delle disposizioni di cui al
presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne
promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della
licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 -
Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del
personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati.
ART. 4 - Impianti
audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che
siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma
dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di
tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti,
che rispondano alle caratteristiche di cui al
secondo comma del presente articolo, in mancanza
di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge,
dettando all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del
lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei
lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART. 5. -
Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di
lavoro sulla idoneità e sulla infermità per
malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può
essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti,
i quali sono tenuti a compierlo quando il datore
di lavoro lo richieda.
Il datore di
lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite
personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore
sono vietate fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio
aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere
effettuate soltanto a condizione che siano
eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza
del lavoratore e che avvengano con l'applicazione
di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le
visite personali, nonché, ferme restando le
condizioni di cui al secondo comma del presente
articolo, le relative modalità debbono essere
concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro
di cui al precedente comma, il datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure
i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. -
Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di
esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare
quanto in materia è stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano .
Il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua
difesa .
Il lavoratore potrà farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla
legge 15 luglio 1966, n. 604 , non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che
comportino mutamenti definitivi del rapporto di
lavoro; inoltre la multa non può essere disposta
per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e
dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà
di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla
quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, di un collegio
di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un
terzo membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro
dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio
del lavoro, a nominare il proprio rappresentante
in seno al collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore
di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
ART. 8. - Divieto
di indagini sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini
dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento
del rapporto di lavoro, di effettuare indagini,
anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche,
religiose o sindacali del lavoratore, nonché su
fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore.
ART. 9. - Tutela
della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno
diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
ART. 10. -
Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari,
che devono sostenere prove di esame, hanno diritto
a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione
delle certificazioni necessarie all'esercizio dei
diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. -
Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali
promosse nell'azienda sono gestite da organismi
formati a maggioranza dai rappresentanti dei
lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite
a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare
la qualità del servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva .
ART. 12. -
Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti
di cui al
D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno
diritto di svolgere, su un piano di parità, la
loro attività all'interno dell'azienda, secondo le
modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. -
Mansioni del lavoratore.
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente:
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo”.
TITOLO II DELLA LIBERTA'
SINDACALE
ART. 14.
- Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali,
di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro.
ART. 15.
- Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una
associazione sindacale ovvero cessi di farne
parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano altresì ai patti o atti diretti a fini
di discriminazione politica, religiosa, razziale,
di lingua o di sesso.
ART. 16.
- Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici
di maggior favore aventi carattere discriminatorio
a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui
confronti è stata attuata la discriminazione di
cui al comma precedente o delle associazioni
sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del fondo adeguamento
pensioni, di una somma pari all'importo dei
trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo
di un anno.
ART. 17.
- Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle
associazioni di datori di lavoro di costituire o
sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*) I primi 5
commi hanno così sostituito i commi primo e
secondo per effetto dell’art.1 –
Legge n. 108/1990
Ferme restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità
a norma della legge stessa, ordina al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di
quindici prestatori di lavoro o più di cinque se
trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare
il lavoratore nel posto di lavoro. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che
nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che
nel medesimo ambito territoriale occupano più di
cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di
lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato parziale, per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a
tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto
dalla contrattazione collettiva del settore. Non
si computano il coniuge ed i parenti del datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e
in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al
secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma
condanna il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento
di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva
reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del
danno così come previsto al quarto comma, al
prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere
al datore di lavoro in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità
pari a quindici mensilità di retribuzione globale
di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di
lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione
del deposito della sentenza il pagamento
dell'indennità di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare
dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al
primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all'articolo 22, su istanza congiunta del
lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e
grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal
datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere
impugnata con reclamo immediato al giudice
medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza
che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non
ottempera alla sentenza di cui al primo comma
ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo
della retribuzione dovuta al
lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA'
SINDACALE
ART. 19.
- Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni
unità produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale(1);
b) delle associazioni sindacali, non affiliate
alle predette confederazioni, che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali o provinciali di
lavoro applicati nell'unità produttiva(1).
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi
di coordinamento.
(1) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff.
29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum
indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11
aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19,
primo comma, lettera a) nonché l'art. 19, primo
comma, lettera b), limitatamente alle parole “non
affiliate alle predette confederazioni” e alle
parole “nazionali o provinciali”, della legge 20
maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto n. 312 del
1995 nella Gazzetta Ufficiale.
ART. 20.
- Assemblea.
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di
lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità
dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro e secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo
preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni
del sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di
assemblea possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21.
- Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito
aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di
lavoro, di referendum, sia generali che per
categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto
di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del
referendum possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22.
- Trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dall'unità produttiva dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
di cui al precedente articolo 19, dei candidati e
dei membri di commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni
sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai
commi quarto, quinto, sesto e settimo
dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del
terzo mese successivo a quello in cui è stata
eletta la commissione interna per i candidati
nelle elezioni della commissione stessa e sino
alla fine dell'anno successivo a quello in cui è
cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23.
- Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto,
per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti
collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di
cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti della categoria per
cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive che occupano fino
a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui è organizzata
la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I
permessi retribuiti di cui al presente articolo
non potranno essere inferiori a otto ore mensili
nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del
comma precedente; nelle aziende di cui alla
lettera a) i permessi retribuiti non potranno
essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di
cui al primo comma deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore
prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 24.
- Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'articolo 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore a otto giorni
all'anno.
I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di
cui al comma precedente devono darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 25.
- Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
ART. 26.
- Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di proselitismo per
le loro organizzazioni sindacali all'interno dei
luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
[Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno
diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario
nonché sulle prestazioni erogate per conto degli
enti previdenziali, i contributi sindacali che i
lavoratori intendono loro versare, con modalità
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che
garantiscono la segretezza del versamento
effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale] (4) (4/a).
[Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro
non è regolato da contratti collettivi, il
lavoratore ha diritto di chiedere il versamento
del contributo sindacale all'associazione da lui
indicata] (4/a) .
(7/cost)
(4) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 23
luglio 1991, n. 223.
(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff.
29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum
indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11
aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta
giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, l'art. 26, commi secondo e terzo, L. 20
maggio 1970, n. 300.
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza
23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile
1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 26, nel testo
risultante dall'abrogazione parziale dichiarata
dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
ART. 27.
- Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con
almeno 200 dipendenti pone permanentemente a
disposizione delle rappresentanze sindacali
aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un
idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro
riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28.
- Repressione della
condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e della attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, su
ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il
pretore del luogo ove è posto in essere il
comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al
datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in
funzione di giudice del lavoro definisce il
giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti opposizione davanti al pretore
in funzione di giudice del lavoro che decide con
sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le
disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto,
di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi
dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto
in essere da una amministrazione statale o da un
altro ente pubblico non economico, l'azione è
proposta con ricorso davanti al pretore competente
per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo
anche di situazioni soggettive inerenti al
rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali
di cui al primo comma, ove intendano ottenere
anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle
predette situazioni, propongono il ricorso davanti
al tribunale amministrativo regionale competente
per territorio, che provvede in via di urgenza con
le modalità di cui al primo comma. Contro il
decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro
quindici giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti, opposizione davanti allo stesso
tribunale, che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
ART. 29.
- Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di
cui all'articolo 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo
predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici
stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si
intendono riferiti a ciascuna delle associazioni
sindacali unitariamente rappresentate nella unità
produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali
unitarie consegua alla fusione delle associazioni
di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela
accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo
23, secondo comma, ovvero del primo comma del
presente articolo restano immutati.
ART. 30.
- Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle associazioni di cui all'articolo
19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le
norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi
suddetti.
ART. 31
- Aspettativa dei lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita,
per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali
e nazionali.
I
periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi
sono considerati utili, a richiesta
dell'interessato, ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni
per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino
comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in
caso di malattia, conserva il diritto alle
prestazioni a carico dei competenti enti preposti
alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
non si applicano qualora a favore dei lavoratori
siano previste forme previdenziali per il
trattamento di pensione e per malattia, in
relazione all'attività espletata durante il
periodo di aspettativa.
ART. 32.
- Permessi ai lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedano di essere
collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,
autorizzati ad assentarsi dal servizio per il
tempo strettamente necessario all'espletamento del
mandato, senza alcuna decurtazione della
retribuzione.
I
lavoratori eletti alla carica di sindaco o di
assessore comunale, ovvero di presidente di giunta
provinciale o di assessore provinciale hanno
diritto anche a permessi non retribuiti per un
minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL
COLLOCAMENTO
ART. 33.
- Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui
all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n.
264, è costituita obbligatoriamente presso le
sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le
organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, il quale, nel
richiedere la designazione dei rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del
grado di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della
sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un
suo delegato, e delibera a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di
aggiornare periodicamente la graduatoria delle
precedenze per l'avviamento al lavoro, .secondo
i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta
nominativa, la sezione di collocamento, nella
scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve
uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico
presso la sezione medesima e deve essere
aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la
indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le
richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare
il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad
accoglimento di richieste nominative o di quelle
di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi
o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve
essere convalidato dalla commissione di cui al
primo comma del presente articolo, entro dieci
giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per
richiesta nominativa deve essere data motivazione
scritta su apposito verbale in duplice copia, una
da tenere presso la sezione di collocamento e
l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta
deve essere immediatamente trasmessa al datore di
lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida
ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla
data della comunicazione di avviamento, gli
interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale
decide in via definitiva, su conforme parere della
commissione di cui all’articolo 25 della legge 29
aprile 1949, n. 264.
I
turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge
29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla
commissione e in nessun caso possono essere
modificati dalla sezione. Il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla
d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di
diniego di avviamento al lavoro in contrasto con
le disposizioni di legge. Contro le decisioni del
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è
ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella
quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta
della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori
per il tramite degli uffici di collocamento, sono
applicate le sanzioni previste dall'articolo 38
della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n.
264, rimangono in vigore in quanto non modificate
dalla presente legge.
ART. 34.
- Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in
vigore della presente legge, le richieste
nominative di manodopera da avviare al lavoro sono
ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo
familiare del datore di lavoro, per i lavoratori
di concetto e per gli appartenenti a ristrette
categorie di lavoratori altamente specializzati,
da stabilirsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la
commissione centrale di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35.
- Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le
disposizioni del titolo III, ad eccezione del
primo comma dell'articolo 27, della presente legge
si applicano a ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più
di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si
applicano alle imprese agricole che occupano più
di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di
cinque dipendenti anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8,
9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di
lavoro provvedono ad applicare i principi di cui
alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART. 36.
- Obblighi dei titolari di
benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori
di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici
accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato
a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere
inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve
essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore beneficia delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione
al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata
immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno
le opportune determinazioni, fino alla revoca del
beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di
recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie e
creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro
comunica direttamente le infrazioni per l'adozione
delle sanzioni.
ART. 37.
- Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti da enti pubblici che svolgano
esclusivamente o prevalentemente attività
economica. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresì ai rapporti di impiego dei
dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la
materia sia diversamente regolata da norme
speciali.
ART. 38.
- Disposizioni
penali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15,
primo comma lettera a), sono punite, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, con
l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con
l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più
gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
Quando per le
condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se
applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti
dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.
ART. 39.
- Versamento delle ammende al Fondo adeguamento
pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo
adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40.
- Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme
contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le
condizioni dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41
- Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la
attuazione della presente legge e per l'esercizio
dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e
documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse
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